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Legge regionale 30 maggio 2018, n. 26

Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare. Modifiche alla l.r. 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018

Art. 7
Concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura. Inserimento dell’articolo 19 ter nella l.r. 66/2005
1. Dopo l’articolo 19 bis della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
Art. 19 ter - Concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura
1. La concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura è rilasciata dal comune, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), nel rispetto delle normative ambientali e di sicurezza della navigazione, previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica, mediante pubblicazione di un avviso che individua lo specchio acqueo, oppure su istanza di parte resa di evidenza pubblica mediante pubblicazione di un avviso.
2. La durata della concessione demaniale è stabilita sulla base di un piano economico finanziario degli investimenti e dei relativi costi da ammortizzare, presentato nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, per un periodo comunque non superiore ad anni quindici.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.