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Legge regionale 25 maggio 2018, n. 25

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione Sito esternodel decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, dell' 1 giugno 2018

CAPO II
Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013
Art. 10
Oggetto della disciplina. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 10/2010
1. Al comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 10/2010 le parole: “
articolo 7
” sono sostituite dalle seguenti: “
articolo 7 bis
”.
2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 10/2010 è inserita la seguente:
a bis) definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, di cui all’articolo 20 del medesimo decreto;
”.
Art. 11
Partecipazione. Raccordo con la l.r. 46/2013 . Sostituzione dell'articolo 42 della l.r. 10/2010
1. L'articolo 42 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 42 Partecipazione. Raccordo con la l.r. 46/2013
1. Le procedure partecipative nell'ambito dei procedimenti in materia di VIA si svolgono secondo quanto stabilito dal presente titolo III.
2. Fatto salvo quanto previsto in materia di dibattito pubblico dall'Sito esternoarticolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
a) gli istituti partecipativi disciplinati dalla l.r. 46/2013 riguardanti i progetti di cui agli allegati III e IV alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 , si concludono anteriormente alla presentazione dell'istanza di avvio delle procedure di VIA;
b) la condizione di procedibilità di cui all’articolo 8, comma 7, della l.r. 46/2013 si applica ai progetti di cui alla lettera a), esclusivamente nei seguenti casi:
1) ove l'istituto partecipativo sia richiesto volontariamente dal soggetto proponente;
2) per le opere e gli interventi finanziati, anche in parte, dalla Regione, ove sia così stabilito dall'atto di assegnazione del finanziamento.
3. I provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA tengono conto degli esiti degli eventuali istituti partecipativi svolti. A tal fine il proponente allega all'istanza di avvio delle procedure di VIA i risultati dell'istituto partecipativo svolto
”.
Art. 12
Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito Pubblico. Raccordo con la l.r. 46/2013 . Modifiche all’articolo 8 della l.r. 46/2013
1. Alla fine del comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), sono aggiunte le parole: “ ”.
Art. 13
Coordinamento tra Dibattito Pubblico e valutazione di impatto ambientale. Raccordo con la l.r. 46/2013 . Modifiche all’articolo 9 della l.r. 46/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 46/2013 , dopo le parole: “
commi 1 e 2,
” sono inserite le seguenti: “
riguardanti i progetti di cui agli allegati III e IV alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 ,
”.
Art. 14
Progetti sottoposti alle procedure del titolo III della l.r. 10/2010 . Modifiche all’articolo 43 della l.r. 10/2010
1. L’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 43 della l.r. 10/2010 è soppresso.
Art. 15
Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 45 della l.r. 10/2010
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 10/2010 è aggiunta la seguente:
b bis) le procedure di VIA interregionali di cui all'articolo 62, comma 1
.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
2. Il provvedimento di VIA di cui all'Sito esternoarticolo 5, comma 1, lettera o), del d.lgs. 152/2006 e il parere di cui all’articolo 63, sono espressi dalla Giunta regionale.
”.
Art. 16
Competenze dei comuni. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 10/2010
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 45 bis della l.r. 10/2010 è inserita la seguente:
b bis) i progetti elencati nella lettera af bis) dell'allegato III alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 , limitatamente alle strade comunali;
”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 45 bis della l.r. 10/2010 le parole: “
alla lettera b)
” sono sostituite dalle seguenti “
alla lettera a)
”.
3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 bis della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:
d) i progetti elencati nel paragrafo 7 dell'allegato IV alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 :
1) alle lettere a), b), c), e l);
2) alla lettera d), limitatamente alle acque minerali e termali;
3) alla lettera h), limitatamente alle strade comunali;
4) alla lettera i), limitatamente alle linee ferroviarie a carattere locale;
”.
Art. 17
Competenze degli enti parco regionali. Modifiche all'articolo 45 ter della l.r. 10/2010
1. Il comma 2 dell'articolo 45 ter della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
2. Qualora il progetto interessi solo parzialmente le aree di cui al comma 1, i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo sono emanati previo parere dell’ente parco regionale che si esprime limitatamente agli impatti sul territorio di propria pertinenza.
”.
Art. 18
Strutture operative e supporto tecnico. Modifiche all'articolo 47 della l.r. 10/2010
1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 10/2010 le parole “
articolo 5
” sono sostituite dalle seguenti: “
articolo 4, comma 3,
”.
Art. 19
Nucleo regionale di valutazione – VIA. Sostituzione dell'articolo 47 bis della l.r. 10/2010
1. L'articolo 47 bis della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 47 bis Nucleo regionale di valutazione – VIA
1. È istituito, con la presente legge, il nucleo regionale di valutazione – VIA, di seguito definito “nucleo”, a cui partecipano gli uffici e gli enti di cui all'articolo 47, comma 3. Il nucleo, nei casi di particolare complessità delle valutazioni da svolgere, esercita funzioni di supporto tecnico nei confronti della Giunta regionale per il rilascio del parere di cui all’articolo 63.
2. Nei casi di cui al comma 1, il nucleo conclude l'istruttoria interdisciplinare condotta dalla struttura operativa di cui all'articolo 47, comma 2, ed è coordinato dalla medesima.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, declina i compiti, definisce le modalità di funzionamento ed esplicita i casi di particolare complessità nei quali il nucleo viene convocato. L'attività svolta dai componenti del nucleo è a titolo gratuito, senza alcun onere aggiuntivo sul bilancio regionale.
”.
Art. 20
Oneri istruttori. Modifiche all'articolo 47 ter della l.r. 10/2010
1. Il comma 3 dell'articolo 47 ter della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
3. Per i procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative modalità di corresponsione. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.
”.
2. Il comma 4 dell'articolo 47 ter della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
4. Nelle more dell'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3, il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare.
”.
Art. 21
Disposizioni per la procedura di verifica di assoggettabilità. Modifica dell'articolo 48 della l.r. 10/2010
1. Il comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
1. Per i progetti compresi nell'allegato IV alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 , il proponente, ai fini della trasmissione dello studio preliminare ambientale di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto, presenta all'autorità competente un'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità.
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 48 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
2. Lo studio preliminare ambientale, redatto in conformità all'allegato IV-bis alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 :
a) tiene conto dei criteri di cui all'allegato V del medesimo decreto;
b) per i fini di cui al punto 1, lettera b), ed al punto 2 dell'allegato IV-bis alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 , descrive la relazione del progetto con le norme ed i vincoli, nonché con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico;
c) in attuazione dei principi generali per la VIA, di cui all’Sito esternoarticolo 4 del d.lgs. 152/2006 , con particolare riferimento alla necessità di garantire un’equa distribuzione dei vantaggi connessi
all’attività economica, contiene un allegato che illustra e quantifica le ricadute socio economiche del progetto sul territorio interessato, con riferimento:
1) agli effetti attesi sui livelli occupazionali, diretti e indotti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell’opera;
2) ai benefici economici attesi per il territorio, diretti ed indiretti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell’opera.
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 48 della l.r. 10/2010 è abrogato.
4. Al comma 6 dell'articolo 48 della l.r. 10/2010 le parole: “all'articolo 20, comma 4,” sono sostituite dalle seguenti : “all'articolo 19, comma 6,”.
5. Dopo il comma 6 dell'articolo 48 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
6 bis. Per la realizzazione dell'opera oggetto di verifica di assoggettabilità, in caso di esclusione dalla procedura di VIA, i termini definiti nel provvedimento di verifica, comunque non inferiori a 5 anni, decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di verifica.
”.
Art. 22
Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale. Sostituzione dell'articolo 52 della l.r. 10/2010
1. L'articolo 52 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 52 Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale
1. Ai sensi e per gli effetti dell'Sito esternoarticolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 73 bis.
2. I termini per la realizzazione dell'opera oggetto di VIA decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di VIA.
”.
Art. 23
Inchiesta pubblica. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 10/2010
1. Il comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
1. In attuazione dell’articolo 7 bis, comma 8, e dell’Sito esternoarticolo 27 bis, comma 6, del d.lgs. 152/2006 , il presente articolo disciplina le forme e le modalità mediante le quali l'autorità competente può disporre, con proprio atto, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, con riferimento al progetto per il quale è in corso un procedimento di VIA
.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
2. L'inchiesta pubblica è condotta da un comitato composto dal presidente e da almeno due commissari. Il presidente è indicato dall'autorità competente, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in materia ambientale. I commissari, in possesso di adeguate competenze in materia ambientale, sono indicati dal presidente, sentite le parti partecipanti all'audizione preliminare dell'inchiesta pubblica, garantendo il bilanciamento di eventuali posizioni contrapposte. Il compenso massimo omnicomprensivo è stabilito in euro ventimila per il presidente ed in euro diecimila per ciascun commissario.
”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
2 bis. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente provvede alla formazione di un elenco dei soggetti che possono essere indicati al ruolo di presidente. Per i procedimenti di competenza regionale, con deliberazione della Giunta regionale, vengono definiti i requisiti dei candidati, i criteri di valutazione, le modalità di formazione dell'elenco e le modalità per assicurare i principi di trasparenza, di competenza e di rotazione e la parità di genere. I comuni e gli enti parco regionali
provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti; resta ferma la facoltà, da parte dei comuni e degli enti parco regionali, di avvalersi dell'elenco formato dalla Regione.
”.
4. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 53 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
2 ter. L'inchiesta pubblica si svolge con oneri a carico del proponente.
”.
5. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 53 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente
a) audizione preliminare, in cui il presidente procede alla indicazione dei commissari e presenta ai partecipanti la proposta di programma dei lavori;
”.
6. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 53 della l.r. 10/2010 le parole: “le osservazioni e i pareri” sono sostituite dalle seguenti: “ le osservazioni, i pareri e i contributi”.
7. Il comma 7 dell'articolo 53 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
7. Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo e tenuto conto del decreto previsto dall'Sito esternoarticolo 25, comma 7, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 Sito esternodella legge 9 luglio 2015, n. 114 ), sono disciplinate le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica.
”.
Art. 24
Contraddittorio. Modifiche all'articolo 54 della l.r. 10/2010
1. Il comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente :
1. In attuazione dell’Sito esternoarticolo 7 bis, comma 8, del d.lgs.152/2006 , l’autorità competente con proprio atto può disporre lo svolgimento di un sintetico contraddittorio, con riferimento al progetto oggetto di valutazione di impatto ambientale.
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 54 della l.r. 10/2010 dopo le parole: “
che hanno presentato pareri
” è inserita la seguente : “
, contributi
”.
Art. 25
Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli. Sostituzione dell'articolo 55 della l.r. 10/2010
1. L'articolo 55 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 55 Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli
1. I titoli che abilitano alla realizzazione e all'esercizio del progetto sono integrati con i contenuti e le prescrizioni dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA.
2. L'autorità competente, con proprio atto, provvede a disciplinare le attività di controllo di propria competenza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 28 e 29 Sito esternodel d.lgs. 152/2006 .
3. Ai fini del controllo dell’adempimento di specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità o in quello conclusivo della procedura di VIA ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19, comma 8, e dell’Sito esternoarticolo 25, comma 4, del d.lgs. 152/2006 , l'autorità competente si avvale dei soggetti pubblici istituzionalmente competenti per i fattori ambientali oggetto di valutazione, fatte salve le competenze dell’ARPAT di cui all'articolo 47, commi 3 e 4.
4. Per le attività di monitoraggio di cui all'Sito esternoarticolo 28 del d.lgs. 152/2006 , relative a procedimenti di competenza regionale, la Regione si avvale dell’ARPAT, in conformità alla l.r. 30/2009 .
5. Nell'ambito dell'accertamento delle violazioni previste dal sistema sanzionatorio di cui all'Sito esternoarticolo 29 del d.lgs. 152/2006 , relativamente ai procedimenti di competenza regionale, la Regione si avvale del supporto dell’ARPAT, in conformità alla l.r. 30/2009 . Le sanzioni sono comunque irrogate dalla Regione.
6. I comuni e gli enti parco regionali possono avvalersi del supporto dell’ARPAT, nelle forme e nei limiti previsti dalla l.r. 30/2009 , per l'espletamento delle attività di monitoraggio di cui al comma 4 e per l'accertamento delle violazioni previste dal sistema sanzionatorio di cui al comma 5, relativamente a procedimenti di propria competenza. Le sanzioni sono comunque irrogate dall'autorità competente.
7. Nel caso di progetti compresi nella parte seconda, allegati III e IV, Sito esternodella d.lgs. 152/2006 , particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorità competente può istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi osservatori ambientali.
8. In applicazione dell'Sito esternoarticolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006 , l'autorità competente può prevedere la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui all'articolo 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo.
9. L'autorità competente, per quanto riguarda i contenuti ed i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'Sito esternoarticolo 29 del d.lgs. 152/2006 , fa riferimento al decreto previsto dall'Sito esternoarticolo 25, comma 5, del d.lgs. 104/2017 .
Art. 26
Proroga dei termini. Modifiche all'articolo 57 della l.r. 10/2010
1. Al comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 10/2010 le parole: “
articolo 26, comma 6
” sono sostituite dalle seguenti : “
articolo 25, comma 5
”.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 57 della l.r. 10/2010 è aggiunto il seguente:
3 bis. La proroga di cui al comma 3 può essere concessa per una sola volta, fatti salvi casi di forza maggiore non imputabili al proponente
”.
Art. 27
Esercizio dei poteri sostitutivi. Sostituzione dell'articolo 61 della l.r. 10/2010
1. L'articolo 61 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 61 Esercizio dei poteri sostitutivi
1. Per le procedure di cui agli articoli 45 bis e 45 ter, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, procede all’esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), in caso di inutile decorso dei termini per la conclusione dei procedimenti in materia di VIA previsti nella Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 e di accertata inerzia delle autorità competenti nell'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 2, commi da 9 a 9 quater, Sito esternodella l. 241/1990 e di cui agli articoli 11 bis e 11 quater della l.r. 40/2009 .
”.
Art. 28
Impatti ambientali interregionali. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 10/2010
1. Al comma 2 dell'articolo 62 della l.r. 10/2010 , le parole: “
ai commi 2 e 2 bis
” sono sostituite dalle seguenti: “
al comma 2
”.
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 62 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:
a) nel termine di 60 giorni, ovvero di 30 giorni con riferimento alla documentazione integrativa, nel caso di procedura di VIA;
”.
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 62 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:
b) nei termini di cui all'Sito esternoarticolo 19 del d.lgs. 152/2006 , nel caso di procedura di verifica di assoggettabilità
.”.
4. Al comma 3 dell'articolo 62 della l.r. 10/2010 , le parole: “
commi 2 e 2 bis
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 2
”.
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 62 della l.r. 10/2010 è aggiunto il seguente:
3 bis. I pareri di cui al comma 2, lettera a), possono essere acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'Sito esternoarticolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 .
”.
Art. 29
Partecipazione regionale alle procedure statali di VIA. Modifiche all'articolo 63 della l.r. 10/2010
1. Nella rubrica dell'articolo 63 della l.r. 10/2010 la parola “
statale
:” è sostituita dalla seguente : “
statali
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 63 della l.r. 10/2010 è abrogato.
Art. 30
Disposizioni attuative delle procedure. Modifiche all'articolo 65 della l.r. 10/2010
1. Il comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale approva un regolamento per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure di cui al presente titolo e, in particolare:
a) definisce le modalità operative di coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico, ai sensi dell'articolo 73 bis;
b) stabilisce regole particolari ed ulteriori per la semplificazione ed il raccordo dei procedimenti disciplinati dalla presente legge con le procedure autorizzative, nel rispetto di quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006 .
”.
Art. 31
Provvedimento autorizzatorio unico. Sostituzione dell'articolo 73 bis della l.r. 10/2010
1. L'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 73 bis Provvedimento autorizzatorio unico
1. Il procedimento coordinato, finalizzato all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico, comprendente il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi richiesti dal proponente, si svolge con le modalità di cui all'Sito esternoarticolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 . I titoli abilitativi sono rilasciati sulla base del provvedimento di VIA favorevole e ne integrano le conclusioni.
2. Per i fini di cui al comma 1, il proponente presenta all'autorità competente un'istanza recante in allegato la documentazione prevista ai fini VIA e la documentazione prevista ai fini del rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente e indicati in apposito elenco dallo stesso predisposto.
3. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nella forma dell'inchiesta pubblica, con le modalità di cui all'articolo 53.
4. L’autorità competente, con proprio atto, adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 1. Nel caso in cui la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sia negativa, la medesima è comunicata dall’autorità competente al proponente ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 bis della l. 241/1990 . Le eventuali osservazioni presentate dal proponente sono valutate in una nuova conferenza di servizi e sono oggetto di ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.
5. Nel caso di procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale, nell’esercizio della propria discrezionalità politica e amministrativa, si esprime in ordine alla compatibilità ambientale del progetto e adotta contestualmente la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. I comuni e gli enti parco adottano il provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 1 secondo le modalità organizzative previste dai rispettivi ordinamenti.
6. Qualora con riferimento allo specifico progetto oggetto di valutazione, a causa del livello di definizione degli elaborati progettuali, non sia possibile il rilascio di tutti i titoli abilitativi richiesti, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto, la conferenza dei servizi di cui all'Sito esternoarticolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006 prevede modalità e tempi per il rilascio dei titoli abilitativi residui e per il coordinamento delle rispettive procedure di rilascio da parte dei soggetti competenti.
7. Nei casi in cui l'istanza di avvio del procedimento di VIA, presentata dal proponente all'autorità competente per la VIA, non rechi specifica indicazione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti dal proponente, il provvedimento di VIA è adottato decorsi 60 giorni dalla conclusione della fase di consultazione, ovvero dal deposito della documentazione integrativa nel caso in cui l'autorità competente non disponga sulla medesima una nuova fase di consultazione del pubblico. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, dando tempestivamente comunicazione al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento.
”.
Art. 32
Informazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sostituzione dell'articolo 75 della l.r. 10/2010
1. L'articolo 75 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 75 Informazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
1. Per quanto attiene alle procedure di cui al titolo II, la Regione informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalità di cui all'Sito esternoarticolo 7, comma 8, del d.lgs. 152/2006 .
2. Per quanto attiene alle procedure di cui al titolo III, la Regione informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui all'Sito esternoarticolo 7 bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006 .
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.