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Legge regionale 25 maggio 2018, n. 25

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione Sito esternodel decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, dell' 1 giugno 2018

Art. 25
Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli. Sostituzione dell'articolo 55 della l.r. 10/2010
1. L'articolo 55 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 55 Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli
1. I titoli che abilitano alla realizzazione e all'esercizio del progetto sono integrati con i contenuti e le prescrizioni dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA.
2. L'autorità competente, con proprio atto, provvede a disciplinare le attività di controllo di propria competenza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 28 e 29 Sito esternodel d.lgs. 152/2006 .
3. Ai fini del controllo dell’adempimento di specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità o in quello conclusivo della procedura di VIA ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19, comma 8, e dell’Sito esternoarticolo 25, comma 4, del d.lgs. 152/2006 , l'autorità competente si avvale dei soggetti pubblici istituzionalmente competenti per i fattori ambientali oggetto di valutazione, fatte salve le competenze dell’ARPAT di cui all'articolo 47, commi 3 e 4.
4. Per le attività di monitoraggio di cui all'Sito esternoarticolo 28 del d.lgs. 152/2006 , relative a procedimenti di competenza regionale, la Regione si avvale dell’ARPAT, in conformità alla l.r. 30/2009 .
5. Nell'ambito dell'accertamento delle violazioni previste dal sistema sanzionatorio di cui all'Sito esternoarticolo 29 del d.lgs. 152/2006 , relativamente ai procedimenti di competenza regionale, la Regione si avvale del supporto dell’ARPAT, in conformità alla l.r. 30/2009 . Le sanzioni sono comunque irrogate dalla Regione.
6. I comuni e gli enti parco regionali possono avvalersi del supporto dell’ARPAT, nelle forme e nei limiti previsti dalla l.r. 30/2009 , per l'espletamento delle attività di monitoraggio di cui al comma 4 e per l'accertamento delle violazioni previste dal sistema sanzionatorio di cui al comma 5, relativamente a procedimenti di propria competenza. Le sanzioni sono comunque irrogate dall'autorità competente.
7. Nel caso di progetti compresi nella parte seconda, allegati III e IV, Sito esternodella d.lgs. 152/2006 , particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorità competente può istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi osservatori ambientali.
8. In applicazione dell'Sito esternoarticolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006 , l'autorità competente può prevedere la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui all'articolo 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo.
9. L'autorità competente, per quanto riguarda i contenuti ed i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'Sito esternoarticolo 29 del d.lgs. 152/2006 , fa riferimento al decreto previsto dall'Sito esternoarticolo 25, comma 5, del d.lgs. 104/2017 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.