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Legge regionale 18 maggio 2018, n. 24

Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 25 maggio 2018

Art. 5
Funzioni dei comuni. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 86/2016
1. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
2. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all’interno di ambiti territoriali definiti nell’allegato A. L’esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di un’unica convenzione per ambito territoriale che richiede la partecipazione della maggioranza dei comuni ivi compresi e comporta l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 7.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:
2 bis. I comuni che non aderiscono alla convenzione di cui al comma 2 continuano ad esercitare le sole funzioni di accoglienza e informazione turistica relative al proprio territorio, ai sensi del comma 1, lettera c).
”.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 6 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:
2 ter. I comuni presenti in più ambiti territoriali di cui dell’allegato A possono aderire alla convenzione di uno solo dei suddetti ambiti.
”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:
3 bis. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale possono essere esercitate congiuntamente per più ambiti territoriali contigui, tramite la stipulazione di un’unica convenzione alla quale aderiscano almeno i due terzi dei comuni che appartengono a ciascun ambito.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.