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Legge regionale 18 maggio 2018, n. 24

Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 25 maggio 2018

Art. 41
Esercizio della professione. Sostituzione dell’articolo 115 della l.r. 86/2016
1. L’articolo 115 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 115 - Esercizio della professione
1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e formazione:
1) uno dei titoli di studio indicati nel regolamento e superamento dell’esame di cui all’articolo 117;
2) abilitazione all'esercizio della professione conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell'esame di cui all'articolo 117;
3) abilitazione all’esercizio della professione conseguita in altra regione;
b) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
2. L'esercizio della professione di accompagnatore turistico è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.
3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
4. La cessazione dell'attività di accompagnatore turistico è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA.
5. L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al Sito esternod.lgs. 206/2007 .
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.