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Legge regionale 18 maggio 2018, n. 24

Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 25 maggio 2018

Art. 32
Comunicazioni ai fini statistici. Inserimento dell’articolo 84 bis nella l.r. 86/2016
1. Dopo l’articolo 84 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:
Art. 84 bis - Comunicazioni ai fini statistici
1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluoghi di provincia o alla Città metropolitana di Firenze.
2. I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche, anche il numero delle camere occupate, mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall’ISTAT ai sensi dell’Sito esternoarticolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23
agosto 1988, n. 400).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.