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Legge regionale 18 maggio 2018, n. 24

Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 25 maggio 2018

Art. 12
Campeggi. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 86/2016
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:
3 bis. È altresì consentita l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore.
”.
2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 24 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:
3 ter. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla SCIA, salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza.
”.
3. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 86/2016 le parole: “
non più del 40 per cento
” sono sostituite dalle seguenti: “
non più del 70 per cento
”.
4. Alla fine della lettera b) del comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 86/2016 sono aggiunte le parole: “
, fermo restando il limite massimo del 70 per cento cumulando con le strutture di cui alla lettera a);
”.
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
5 bis. Possono assumere la denominazione di “camping village“ i campeggi nei quali l’installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo, allestite dal titolare o gestore, è in percentuale superiore al 30 per cento delle piazzole.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.