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Legge regionale 18 maggio 2018, n. 24

Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 25 maggio 2018

Art. 40
Definizione dell’attività di accompagnatore turistico. Modifiche all’articolo 114 della l.r. 86/2016
1. Il comma 1 dell’articolo 114 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale o estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.