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Legge regionale 16 maggio 2018, n. 23

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. Modifiche alla l.r. 87/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 23 maggio 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 );


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 19 marzo 2018;


Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 4 aprile 2018;


Considerato quanto segue:


1. Al fine di razionalizzare le modalità di finanziamento delle società in house della Regione Toscana sono introdotte nelle rispettive leggi istitutive disposizioni analoghe in relazione alla tipologia di attività svolte;


2. Al fine di differenziare le modalità di finanziamento delle attività istituzionali delle società in house, è riformulato l'oggetto sociale distinguendo fra attività istituzionali a carattere continuativo e non continuativo;


3. Le attività istituzionali a carattere continuativo hanno rilevanza strategica, sono indefettibili per la Regione e sono pertanto affidate alle società in house in quanto soggetti in grado di garantire elevato livello delle professionalità impiegate, terzietà, affidabilità, continuità amministrativa; tali attività sono finanziate in maniera stabile mediante un contributo annuale il cui ammontare è fissato in legge di bilancio a copertura dei costi che concorrono, direttamente e indirettamente, al loro svolgimento;


4. Per le attività istituzionali a carattere non continuativo è previsto il finanziamento mediante la corresponsione di un compenso sulla base delle tariffe fissate nel piano di attività;


Approva la presente legge


Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 87/2009
1. Nel preambolo della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ), dopo il punto 11 del considerato sono inseriti i seguenti:
11 bis. Al fine di razionalizzare la modalità di finanziamento della società è introdotta la distinzione fra attività istituzionali a carattere continuativo e non continuativo;
11 ter. Poiché le attività istituzionali a carattere continuativo hanno per la Regione rilevanza strategica in quanto realizzano obiettivi essenziali della programmazione regionale, è necessario assicurarne uno svolgimento adeguato e pertanto è previsto il loro finanziamento a copertura dei costi che concorrono, direttamente e indirettamente, allo svolgimento delle stesse con un contributo annuale alla società il cui ammontare è stabilito in legge di bilancio;
11 quater. Per le attività istituzionali a carattere non continuativo, che svolgono una funzione di completamento e potenziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo e non hanno carattere di indefettibilità rispetto alle finalità istituzionali della Regione, è prevista una modalità di finanziamento mediante l'erogazione di un compenso alla società sulla base del piano di attività;
”.
Art. 2
Oggetto sociale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 87/2009
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:
1. La società opera a supporto dei soci nel rispetto dei requisiti della normativa vigente in materia di società aventi caratteristiche in house, ed ha il seguente oggetto sociale:
a) attività propedeutica alla certificazione del conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata e di accertamento dell'efficacia dei sistemi di raccolta incluse le attività di: osservatorio concernente il monitoraggio e la valutazione della produzione dei rifiuti e dell'andamento delle raccolte differenziate, il monitoraggio, l'analisi e la comparazione delle tariffe applicate dai gestori; elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni a favore degli operatori attraverso lo "Sportello Informambiente";
b) attività di verifica e controllo degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettere h bis e h ter, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), inclusi la gestione e lo sviluppo del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, le campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione e la gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e dei soggetti ispettori con tenuta dei relativi elenchi, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 22 bis e 23 ter della l.r. 39/2005 ;
c) assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di sviluppo sostenibile, gestione dei rifiuti, energia e bonifica dei siti inquinati e nelle inerenti attività di concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni e contributi, nonché di monitoraggio, valutazione e promozione di buone pratiche e diffusione dell'edilizia sostenibile ad alto risparmio energetico;
d) assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alla bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 36 bis, commi 2 e 3, Sito esternodel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 134 , nonché assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alle competenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
e) realizzazione e gestione di applicativi software e banche dati connesse alle attività oggetto della società;
f) elaborazione di progetti in materia di smaltimento, riduzione, riutilizzo, recupero e riciclo dei rifiuti, anche attraverso lo studio e l'utilizzo di nuove tecnologie;
g) supporto agli enti locali per la elaborazione e valutazione della programmazione in materia di sviluppo sostenibile, energia, rifiuti, bonifica dei siti inquinati nonché di piani di azione per l'efficientamento energetico, l'energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
h) attività di raccolta, selezione e valutazione di progetti sperimentali di innovazione e ricerca in materia di rifiuti ed energia;
i) assistenza tecnica all'elaborazione di specifici progetti finalizzati alla messa in sicurezza d'emergenza e bonifica dei siti inquinati;
j) attività di promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione, ivi compresa la predisposizione di percorsi formativi per la cittadinanza e per le scuole sui temi dei rifiuti, dell'efficienza energetica e dello sviluppo delle fonti rinnovabili e dello sviluppo sostenibile;
k) supporto alla Regione nella promozione e nella realizzazione di piani, progetti complessi, studi, analisi e ricerche finalizzate all'efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili per il patrimonio edilizio pubblico e privato ed, in particolare, per il patrimonio regionale e del sistema sanitario regionale;
l) promozione dell'incontro fra organismi attivi nel settore energetico e privati, favorendo il monitoraggio dei sistemi energetici, la loro ottimizzazione anche tramite l'utilizzo delle fonti rinnovabili, per le imprese e i cittadini;
m) sostegno alle politiche regionali in materia di sviluppo sostenibile anche tramite analisi e caratterizzazione delle realtà produttive del territorio;
n) partecipazione a programmi comunitari a gestione diretta, o in collaborazione con la regione in materia di rifiuti, bonifica dei siti inquinati ed energia.
”.
Art. 3
Attività istituzionali. Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 87/2009
1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 87/2009 è inserito il seguente:
Art. 5 bis - Attività istituzionali
1. Sono classificate attività istituzionali a carattere continuativo le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), c), d),ed e).
2. Le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), sono esercitate in conformità con quanto previsto dall'articolo 26, comma 4, della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015).
3. Sono classificate attività istituzionali a carattere non continuativo le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettere f), g), h), i), j), k), l) m), ed n).
4. La Giunta regionale approva, contestualmente al piano delle attività, uno schema di convenzione quadro per la disciplina delle modalità di svolgimento delle attività previste nel piano annuale di cui all'articolo 7.
”.
Art. 4
Indirizzi alla società. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 87/2009
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:
1. Entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, la Giunta regionale individua con apposito atto:
a) le attività per le quali intende avvalersi della società distinguendole in istituzionali a carattere continuativo e istituzionali a carattere non continuativo, ai sensi di quanto previsto all'articolo 5 bis;
b) le modalità per la determinazione del contributo a copertura dei costi delle attività istituzionali a carattere continuativo e del tariffario dei compensi per le attività istituzionali a carattere non continuativo, ai sensi di quanto previsto all'articolo 5 bis;
c) le modalità di raccolta, elaborazione, trasmissione e pubblicazione di dati, in conformità alle disposizioni regionali in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione e di sistema informativo;
d) gli indirizzi per l’attività, la gestione e il controllo della società.
”.
2. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 87/2009 è soppresso.
Art. 5
Controlli. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 87/2009
1. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 87/2009 le parole: “
commi 2 e 3
” sono sostituite dalle seguenti: “
commi 1 e 3
”.
Art. 6
Modalità di finanziamento. Inserimento dell'articolo 11 ter nella l.r. 87/2009
1. Dopo l'articolo 11 bis della l.r. 87/2009 è inserito il seguente:
Art. 11 ter - Modalità di finanziamento
1. Le attività istituzionali a carattere continuativo di cui all'articolo 5 bis, comma 1, sono finanziate con un contributo annuale, con eventuali proiezioni pluriennali, a copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento e il cui ammontare è definito con legge regionale di bilancio.
2. Le attività istituzionali a carattere non continuativo di cui all'articolo 5 bis, comma 3, non coperte dal contributo di cui al comma 1, sono finanziate mediante l'erogazione di compensi il cui ammontare è determinato sulla base delle tariffe definite dal piano di attività e secondo le modalità stabilite dalla convenzione quadro di cui all'articolo 5 bis, comma 4.
”.
Art. 7
Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 87/2009
1. L'articolo 13 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Norma finanziaria
1. Gli oneri per il finanziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo di cui all’articolo 5 bis, comma 1, sono stimati in euro 1.000.000,00 per l’anno 2018, ed in euro 1.100.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 03 “Rifiuti”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.