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Legge regionale 16 maggio 2018, n. 23

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. Modifiche alla l.r. 87/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 23 maggio 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 );


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 19 marzo 2018;


Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 4 aprile 2018;


Considerato quanto segue:


1. Al fine di razionalizzare le modalità di finanziamento delle società in house della Regione Toscana sono introdotte nelle rispettive leggi istitutive disposizioni analoghe in relazione alla tipologia di attività svolte;


2. Al fine di differenziare le modalità di finanziamento delle attività istituzionali delle società in house, è riformulato l'oggetto sociale distinguendo fra attività istituzionali a carattere continuativo e non continuativo;


3. Le attività istituzionali a carattere continuativo hanno rilevanza strategica, sono indefettibili per la Regione e sono pertanto affidate alle società in house in quanto soggetti in grado di garantire elevato livello delle professionalità impiegate, terzietà, affidabilità, continuità amministrativa; tali attività sono finanziate in maniera stabile mediante un contributo annuale il cui ammontare è fissato in legge di bilancio a copertura dei costi che concorrono, direttamente e indirettamente, al loro svolgimento;


4. Per le attività istituzionali a carattere non continuativo è previsto il finanziamento mediante la corresponsione di un compenso sulla base delle tariffe fissate nel piano di attività;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.