Legge regionale 16 maggio 2018, n. 23
Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. Modifiche alla l.r. 87/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 23 maggio 2018
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 );
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 19 marzo 2018;
Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 4 aprile 2018;
Considerato quanto segue:
1. Al fine di razionalizzare le modalità di finanziamento delle società in house della Regione Toscana sono introdotte nelle rispettive leggi istitutive disposizioni analoghe in relazione alla tipologia di attività svolte;
2. Al fine di differenziare le modalità di finanziamento delle attività istituzionali delle società in house, è riformulato l'oggetto sociale distinguendo fra attività istituzionali a carattere continuativo e non continuativo;
3. Le attività istituzionali a carattere continuativo hanno rilevanza strategica, sono indefettibili per la Regione e sono pertanto affidate alle società in house in quanto soggetti in grado di garantire elevato livello delle professionalità impiegate, terzietà, affidabilità, continuità amministrativa; tali attività sono finanziate in maniera stabile mediante un contributo annuale il cui ammontare è fissato in legge di bilancio a copertura dei costi che concorrono, direttamente e indirettamente, al loro svolgimento;
4. Per le attività istituzionali a carattere non continuativo è previsto il finanziamento mediante la corresponsione di un compenso sulla base delle tariffe fissate nel piano di attività;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.