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Legge regionale 16 maggio 2018, n. 23

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. Modifiche alla l.r. 87/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 23 maggio 2018

Art. 6
Modalità di finanziamento. Inserimento dell'articolo 11 ter nella l.r. 87/2009
1. Dopo l'articolo 11 bis della l.r. 87/2009 è inserito il seguente:
Art. 11 ter - Modalità di finanziamento
1. Le attività istituzionali a carattere continuativo di cui all'articolo 5 bis, comma 1, sono finanziate con un contributo annuale, con eventuali proiezioni pluriennali, a copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento e il cui ammontare è definito con legge regionale di bilancio.
2. Le attività istituzionali a carattere non continuativo di cui all'articolo 5 bis, comma 3, non coperte dal contributo di cui al comma 1, sono finanziate mediante l'erogazione di compensi il cui ammontare è determinato sulla base delle tariffe definite dal piano di attività e secondo le modalità stabilite dalla convenzione quadro di cui all'articolo 5 bis, comma 4.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.