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Legge regionale 16 maggio 2018, n. 23

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. Modifiche alla l.r. 87/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 23 maggio 2018

Art. 3
Attività istituzionali. Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 87/2009
1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 87/2009 è inserito il seguente:
Art. 5 bis - Attività istituzionali
1. Sono classificate attività istituzionali a carattere continuativo le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), c), d),ed e).
2. Le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), sono esercitate in conformità con quanto previsto dall'articolo 26, comma 4, della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015).
3. Sono classificate attività istituzionali a carattere non continuativo le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettere f), g), h), i), j), k), l) m), ed n).
4. La Giunta regionale approva, contestualmente al piano delle attività, uno schema di convenzione quadro per la disciplina delle modalità di svolgimento delle attività previste nel piano annuale di cui all'articolo 7.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.