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Legge regionale 16 maggio 2018, n. 23

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. Modifiche alla l.r. 87/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 23 maggio 2018

Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 87/2009
1. Nel preambolo della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ), dopo il punto 11 del considerato sono inseriti i seguenti:
11 bis. Al fine di razionalizzare la modalità di finanziamento della società è introdotta la distinzione fra attività istituzionali a carattere continuativo e non continuativo;
11 ter. Poiché le attività istituzionali a carattere continuativo hanno per la Regione rilevanza strategica in quanto realizzano obiettivi essenziali della programmazione regionale, è necessario assicurarne uno svolgimento adeguato e pertanto è previsto il loro finanziamento a copertura dei costi che concorrono, direttamente e indirettamente, allo svolgimento delle stesse con un contributo annuale alla società il cui ammontare è stabilito in legge di bilancio;
11 quater. Per le attività istituzionali a carattere non continuativo, che svolgono una funzione di completamento e potenziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo e non hanno carattere di indefettibilità rispetto alle finalità istituzionali della Regione, è prevista una modalità di finanziamento mediante l'erogazione di un compenso alla società sulla base del piano di attività;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.