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Legge regionale 15 maggio 2018, n. 22

Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue provenienti da piccoli agglomerati soggetti a forte fluttuazione stagionale. Modifiche alla l.r. 20/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 23 maggio 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);


Considerato quanto segue:


1. Nel rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e dei valori limite previsti nella parte III allegato 5, Sito esternodel d.lgs. 152/2006 , l’articolo 101 del medesimo decreto, consente alla Regione di definire valori limite di emissione in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini;


2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto al punto 1, si rende necessario, con riferimento agli scarichi provenienti dai piccoli agglomerati nei quali siano convogliate anche acque reflue industriali, dettare specifiche condizioni per l'applicazione dei limiti di emissione, circoscrivendola ai parametri caratteristici degli scarichi industriali presenti sul territorio e recapitanti in pubblica fognatura, nella logica di equiparazione tra questi ultimi e i limiti imposti per gli impianti superiori ai 2000 abitanti equivalenti, per i quali la normativa specifica i parametri della parte III, allegato 5, tabella 3, Sito esternodel d.lgs. 152/2006 , che devono soddisfare i limiti;


3. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'Sito esternoarticolo 76 del d.lgs. 152/2006 , si rende necessaria l'introduzione di una disciplina specifica per gli scarichi provenienti da piccoli agglomerati a forte fluttuazione stagionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), della l.r. 20/2006 ; la disciplina si applica a condizione che i reflui siano caratterizzabili con i parametri tipici delle acque reflue domestiche;


4. Considerato che si disciplinano casi di scarichi provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale, al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana,


Approva la presente legge


Art. 1
Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati. Modifiche all'articolo 21 bis della l.r. 20/2006
1. Il comma 3 dell’articolo 21 bis della legge regionale 1 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), è sostituito dal seguente:
3. Agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati in cui sono convogliate anche acque reflue industriali si applicano i limiti di emissione di cui alla parte III, allegato 5, tabella 3, del decreto
legislativo in riferimento ai parametri caratteristici degli scarichi industriali presenti sul territorio e recapitanti in pubblica fognatura.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 21 bis della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:
3 bis. I limiti di emissione di cui al comma 3 non si applicano agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati in cui sono convogliate anche acque reflue industriali qualora il titolare di tali scarichi dimostri che:
a) la percentuale quantitativa delle acque reflue industriali è inferiore al 10 per cento del numero degli abitanti equivalenti collettati;
b) le utenze allacciate alla pubblica fognatura non scarichino nella stessa le sostanze pericolose indicate nella parte III, allegato 5, tabelle 3/A e 5, del decreto legislativo.
”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 21 bis della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:
3 ter. I limiti di emissione di cui al comma 3 non si applicano altresì ai reflui con percentuale quantitativa delle acque industriali in misura non superiore al 35 per cento del totale, qualora siano strettamente caratterizzabili con parametri tipicamente presenti nei reflui domestici e purché sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) i reflui provengano da un agglomerato a forte fluttuazione stagionale ai sensi dell'articolo 2, lettera m);
b) le caratteristiche qualitative del corpo idrico recettore rispettino ed abbiano rispettato, almeno nel corso del quinquennio precedente, gli obiettivi di qualità ambientale disposti dall'articolo 76 del decreto legislativo;
c) le utenze allacciate alla pubblica fognatura non scarichino nella stessa le sostanze pericolose indicate nella parte III, allegato 5, tabelle 3/A e 5, del decreto legislativo.
”.
4. Al comma 4 dell’articolo 21 bis della l.r. 20/2006 le parole: “
La deroga di cui al comma 3, non opera
” sono sostituite dalle seguenti: “
Le deroghe di cui ai commi 3 bis e 3 ter non operano
”.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.