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Legge regionale 11 maggio 2018, n. 19

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla l.r. 28/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 18 maggio 2018

Art. 7
Finanziamento. Inserimento dell'articolo 6 ter nella l.r. 28/2008
1. Dopo l'articolo 6 bis della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
Art. 6 ter - Finanziamento
1. Le attività istituzionali a carattere continuativo di cui all'articolo 3 bis, comma 2, lettera a), sono finanziate con un contributo annuale, con eventuali proiezioni pluriennali, a copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento e il cui ammontare è definito con legge regionale di bilancio.
2. Le attività istituzionali a carattere non continuativo di cui all'articolo 3 bis, comma 2, lettera b),
non coperte dal contributo di cui al comma 1, sono finanziate mediante l'erogazione di compensi il cui ammontare è determinato sulla base delle tariffe definite dal piano di attività e secondo le modalità stabilite dalla convenzione quadro di cui all'articolo 3 bis, comma 5.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.