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Legge regionale 11 maggio 2018, n. 19

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla l.r. 28/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 18 maggio 2018

Art. 3
Piano della qualità della prestazione organizzativa. Inserimento dell'articolo 3 ter nella l.r. 28/2008
1. Dopo l’articolo 3 bis della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
Art. 3 ter - Piano della qualità della prestazione organizzativa
1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa della società definisce annualmente gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali dell’amministratore unico sulla base degli indirizzi di cui all’articolo 3 bis, comma 4, lettera b).
2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto dall’amministratore unico, in coerenza con il piano annuale delle attività di cui all'articolo 3 bis e trasmesso alla Giunta regionale contestualmente allo stesso.
3. L'amministratore unico, a conclusione del ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione approva, su proposta del direttore generale, la relazione sulla qualità della prestazione compresa la valutazione sugli obiettivi individuali dell'amministratore unico e determina l’eventuale premio di risultato spettante in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.