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Legge regionale 11 maggio 2018, n. 19

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla l.r. 28/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 18 maggio 2018

Art. 2
Piano delle attività. Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 28/2008
1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
Art. 3 bis - Piano delle attività
1. La società svolge la propria attività sulla base di un piano delle attività annuale con eventuali proiezioni pluriennali.
2. Il piano delle attività si articola in:
a) attività istituzionali a carattere continuativo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c), d), f), h), i), che la società svolge in modo costante in attuazione degli atti di programmazione regionale ed europea;
b) attività istituzionali a carattere non continuativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), e), g).
3. Il piano delle attività individua il contributo complessivo a copertura dei costi che concorrono, in modo diretto o indiretto, allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera a), e un tariffario dei compensi da corrispondere alla società per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera b).
4. La Giunta regionale con delibera da approvare entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, definisce:
a) le modalità per la determinazione del contributo a copertura dei costi e del tariffario dei compensi di cui al comma 3;
b) gli indirizzi per l’attività, la gestione e il controllo della società, ivi compresi quelli per la definizione degli obiettivi dell’amministratore unico e per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa;
c) le attività di cui al comma 2 per le quali intende avvalersi di Sviluppo Toscana s.p.a.
5. La realizzazione delle attività è disciplinata da una convenzione quadro, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale contestualmente al piano delle attività, redatta nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle previsioni dei regolamenti comunitari nonché dei sistemi di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 e dei programmi comunitari che concorrono al piano di attività.
6. Il piano delle attività è redatto dall'amministratore unico e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre contestualmente al bilancio di previsione.
7. Il piano delle attività è altresì trasmesso contestualmente alla commissione consiliare competente per l’espressione del proprio parere entro quindici giorni dal ricevimento. Decorso il termine senza che la commissione si sia pronunciata, la Giunta regionale può prescindere dal parere.
8. Il piano delle attività può essere aggiornato nel corso dell'anno con delibera della Giunta regionale per la disciplina di ulteriori attività non prevedibili in sede di prima definizione del piano stesso o per la rimodulazione delle attività preventivate, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.