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Legge regionale 24 aprile 2018, n. 18

Disposizioni concernenti termini previsti dalla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 ).

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 9 maggio 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la sentenza della Corte costituzionale 20 settembre 2016, n. 228;


Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r.10/2010 e l.r. 65/2014 );


Considerato quanto segue:


1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 20 settembre 2016, n. 228, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 35/2015 , per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati, è necessario ridefinire alcuni termini previsti per lo svolgimento di attività il cui compimento è condizionato dalla definizione della nuova disciplina derivante dal recepimento della sopra citata sentenza della Corte costituzionale;


2. È necessario pertanto intervenire sui termini che riguardano la ricognizione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e Carrara, la stipula della convenzione per il prolungamento delle concessioni nel periodo transitorio e l’approvazione dei regolamenti dei Comuni di Massa e Carrara;


3. È necessario, inoltre, differire il termine per l'adozione del piano regionale cave (PRC) previsto dall'articolo 57 della l.r. 35/2015 , in relazione all’esigenza di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 228/2016, nonché per completare lo svolgimento delle attività di partecipazione richieste dal Consiglio regionale in sede di discussione sull'informativa preliminare del PRC ai sensi dall'articolo 48 dello Statuto;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.