Legge regionale 24 aprile 2018, n. 18
Disposizioni concernenti termini previsti dalla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 ).
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 9 maggio 2018
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la sentenza della Corte costituzionale 20 settembre 2016, n. 228;
Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r.10/2010 e l.r. 65/2014 );
Considerato quanto segue:
1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 20 settembre 2016, n. 228, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 35/2015 , per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati, è necessario ridefinire alcuni termini previsti per lo svolgimento di attività il cui compimento è condizionato dalla definizione della nuova disciplina derivante dal recepimento della sopra citata sentenza della Corte costituzionale;
2. È necessario pertanto intervenire sui termini che riguardano la ricognizione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e Carrara, la stipula della convenzione per il prolungamento delle concessioni nel periodo transitorio e l’approvazione dei regolamenti dei Comuni di Massa e Carrara;
3. È necessario, inoltre, differire il termine per l'adozione del piano regionale cave (PRC) previsto dall'articolo 57 della l.r. 35/2015 , in relazione all’esigenza di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 228/2016, nonché per completare lo svolgimento delle attività di partecipazione richieste dal Consiglio regionale in sede di discussione sull'informativa preliminare del PRC ai sensi dall'articolo 48 dello Statuto;
Approva la presente legge