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Legge regionale 17 aprile 2018, n. 17

Disposizioni in merito alle etichette informative negli impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 24 aprile 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).


Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);


Considerato quanto segue:


1. L’esperienza applicativa della l.r. 49/2011 ha fatto emergere la necessità di precisare le modalità di apposizione delle etichette informative;


2. È opportuno consentire ai gestori la possibilità di attestare l’avvenuto adempimento dell’obbligo dell’apposizione delle etichette per evitare conseguenze sanzionatorie per fatti ad essi non imputabili;


3. Tra le possibilità di documentare l’apposizione delle etichette nei termini e con le modalità previste, è stabilito in particolare l’invio della relativa documentazione fotografica; questo non esclude altre modalità idonee di dimostrazione dell’adempimento degli obblighi in capo ai gestori;


4. La norma transitoria sulla apposizione delle etichette dà tempo ai gestori di adeguarsi alla nuova possibilità di documentazione dell’apposizione dell’etichetta;


5. Trattandosi di fattispecie diverse, va sanzionato in modo diverso chi installa, esercisce o modifica un impianto senza il relativo titolo abilitativo rispetto a chi lo installa o esercisce solo in difformità dal titolo, tenendo conto dell’impatto di inquinamento elettromagnetico.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.