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Legge regionale 17 aprile 2018, n. 17

Disposizioni in merito alle etichette informative negli impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 24 aprile 2018

Art. 3
Norma transitoria
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i gestori possono inviare alla Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) ed al comune la documentazione fotografica dell’installazione dell’etichetta di cui all’articolo 10, comma 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.