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Legge regionale 16 aprile 2018, n. 15

Disposizioni in materia di tirocini non curriculari. Modifiche alla l.r.32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 24 aprile 2018





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Considerato quanto segue:


1. La Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato il 25 maggio 2017 le linee guida in materia di tirocini non curriculari ai sensi dell'articolo 1, commi 34, 35 e 36 Sito esternodella legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), specificando puntualmente:

-al paragrafo 1, sesto capoverso, i casi che non rientrano nell'applicazione delle stesse linee guida, nonché le tipologie di tirocini che sono regolate da speciale disciplina, quali i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti;

-al paragrafo 3, ultimo capoverso, la disciplina dei tirocini in mobilità interregionale.


2. La Regione intende completare il recepimento delle linee guida di cui al punto 1, che ha avuto avvio con l'approvazione della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017), che all'articolo 40 ha disposto l'eliminazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione dai requisiti dei soggetti interessati all'attivazione del tirocinio;


3. È opportuno stabilire ulteriori elementi a garanzia del corretto utilizzo dell'istituto del tirocinio, con particolare riguardo all'introduzione di un sistema di controllo più capillare sul territorio regionale, anche attraverso la promozione di intese con l'Ispettorato nazionale del lavoro;


4. È infine opportuno disporre l’entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell’urgenza a provvedere alla modifica delle norme del regolamento di esecuzione e per definire compiutamente il sistema di controllo sui tirocini non curriculari.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.