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Legge regionale 16 aprile 2018, n. 15

Disposizioni in materia di tirocini non curriculari. Modifiche alla l.r.32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 24 aprile 2018

Art. 8
Norma finale
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge è modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).
2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore delle modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003 di cui al comma 1, è approvata la deliberazione di Giunta regionale di cui all’articolo 17 quater 2, comma 6, della l.r. 32/2002 , così come inserito dalla presente legge.
3. Lo schema-tipo della convenzione e dell’attestazione finale di cui all'articolo 17 ter, commi 4 e 13, sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle modifiche al regolamento di cui al comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.