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Legge regionale 16 aprile 2018, n. 15

Disposizioni in materia di tirocini non curriculari. Modifiche alla l.r.32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 24 aprile 2018

Art. 3
Disposizioni sull’ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari. Sostituzione dell'articolo 17 quater della l.r. 32/2002
1. L'articolo 17 quater della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 17 quater Disposizioni sull’ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari
1. I tirocini non curriculari sono svolti da soggetti di età non inferiore a diciotto anni.
2. Fatti salvi i soggetti indicati dall’articolo 17 bis, comma 5, lettere a) e b), il destinatario di un tirocinio:
a) non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale;
b) non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto;
c) non può essere ospitato presso un soggetto ospitante con il quale ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.