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Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018

CAPO V
Commercio su aree pubbliche
Art. 32
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende:
a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
c) per mercato, l’area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal regolamento comunale di cui all’articolo 43, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
d) per mercato straordinario, l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale di cui all’articolo 43;
e) per posteggio, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
f) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
g) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali, sportive, di promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive;
h) per fiera specializzata nel settore dell’antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l’esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca provenienti dal mondo della cultura, dell’arte e dell’artigianato artistico e tradizionale;
i) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
j) per presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il numero delle volte che l’operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale.
j bis) per non professionisti (63)

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 1.

, i soggetti (64)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 1.

non in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 34, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell’articolo 40 bis; (34)

Lettera aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 4.

j ter) per mercatini dei non professionisti, tutte le manifestazioni, comunque denominate, che possono svolgersi su aree pubbliche o private aperte al pubblico, alle quali possono partecipare esclusivamente soggetti non professionisti, purché abbiano i requisiti di cui alla lettera j bis). (65)

Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 4; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 1.

Art. 33
Tipologie di commercio su aree pubbliche
1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società secondo le seguenti tipologie:
a) su posteggi dati in concessione;
b) in forma itinerante.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito, secondo le modalità stabilite dal comune, su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune stesso.
Art. 34
Esercizio dell'attività
1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, se effettuato su posteggio dato in concessione e a SCIA, se effettuato in forma itinerante.
2. Sulle aree demaniali non comunali l'esercizio del commercio disciplinato nel presente articolo è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità, che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime. L'autorizzazione è rilasciata dal SUAP nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 37.
3. Nel territorio toscano l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui alla presente legge.
Art. 35
Attività mediante posteggio
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio.
2. La concessione di posteggio di cui al comma 1 ha la durata di dodici anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza. Il rinnovo è escluso se il titolare, anche se abbia concesso in affitto l’azienda o un ramo di essa, (35)

Parole inserite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 5.

non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività. Tali disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2021. Per quanto non previsto dal presente comma, ai posteggi non riassegnati si applica quanto previsto dall’articolo 37.(8)

Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 4.

3. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:
a) all'esercizio, nell'ambito del territorio regionale, dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
b) alla partecipazione alle fiere.
Art. 36
Concessioni temporanee di posteggio
1. Il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a fiere promozionali, a fiere specializzate nel settore dell’antiquariato e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
2. Il comune rilascia agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche le concessioni temporanee di posteggio nelle fiere promozionali tenendo conto del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente e, a parità, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il bando è pubblicato nell'albo pretorio e sul sito internet del comune.
3. Nelle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione di commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca, nei posteggi ad essi appositamente riservati ai sensi dell’articolo 41, comma 2.
4. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee di posteggio ai soggetti di cui al comma 3, il comune tiene conto dell’anzianità di esercizio dell’impresa comprovata dall’iscrizione nel registro delle imprese e,(9)

Parole soppresse con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 5.

determina gli ulteriori criteriper il caso di parità.(10)

Parole aggiunte con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 5.

5. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio per lo svolgimento delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, il comune stabilisce i requisiti dei soggetti partecipanti, individua i posteggi e i criteri per la loro assegnazione, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande.
Art. 37
Assegnazione dei posteggi
1. Ai fini del rilascio della concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi.
2. Entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, il comune invia i bandi di cui al comma 1 alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), che provvede alla pubblicazione. I bandi sono altresì affissi all'albo pretorio e pubblicati sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello comunale o, ove non istituite, a livello provinciale.
3. L'autorizzazione e la concessione di dodici anni nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono rilasciate tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche. Il comune ha facoltà di assegnare prioritariamente i nuovi posteggi e i posteggi vacanti alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni. Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione.(11)

Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 6.

3 bis. Ai fini del rilascio di autorizzazioni e concessioni relative a posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui al comma 3, da considerare comunque prioritari, si tiene conto anche dell’assunzione dell’impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall’autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree. (12)

Comma inserito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 6.

4. Nelle fiere promozionali di nuova istituzione il comune assegna i posteggi tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Nelle fiere promozionali già istituite alla data di entrata in vigore del presente comma, il comune assegna i posteggi tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nella medesima fiera promozionale. Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione.(11)

Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 6.

5. La concessione nelle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato è rilasciata tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell’antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali e internazionali, dotate di un minimo di duecento posteggi;
b) a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell’arte;
c) in caso di ulteriore parità, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. (13)

Lettera così sostituita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 6.

7. I posteggi occasionalmente liberi sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di numero di presenze, si tiene conto dell'anzianità complessiva dell’impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.
8. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera è effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
9. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a concessioni diverse.
10. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell’assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.
11. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell’assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.
Art. 38
Esercizio dell'attività in forma itinerante
1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis Sito esternodella Sito esternol. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività.
2. L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004.
3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche:
a) all’esercizio dell’attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
c) alla partecipazione alle fiere.
Art. 39
Vendita e somministrazione di prodotti alimentari su aree pubbliche
1. L’abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche consente anche il consumo sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione.
2. L’abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita alla somministrazione dei medesimi prodotti qualora sussistano le condizioni e i requisiti posti dal comune. L'esercizio dell'attività di somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono soggette alla notifica sanitaria di cui all’articolo 38, comma 2.
Art. 40
Fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario
1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, oltre agli operatori abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche, possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società regolarmente costituite iscritti nel registro delle imprese.
3. Alle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca.
Art. 40 bis
1. Nei mercatini dei non professionisti (67)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 2.

, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.
2. I non professionisti (67)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 2.

devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a dieci (72)

72.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 2.

ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività.
3. I non professionisti (67)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 2.

devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.
4. Ai fini del rilascio del tesserino, il non professionista (67)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 2.

attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
5. Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni.
6. La Giunta regionale definisce le caratteristiche del tesserino di riconoscimento, il quale deve essere numerato e, in particolare, deve contenere:
a) le generalità e la fotografia del partecipante;
b) un numero di spazi per la vidimazione non superiore a dieci (68)

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 2.

.
7. Il tesserino deve essere vidimato dal comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica.
8. Ciascun non professionista (68)

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30, art. 2.

consegna al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico.
9. Alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 in materia di pubblicità dei prezzi.
10. Il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 11.
Art. 41
Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere
1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il comune obbligatoriamente riserva posteggi a ciascuna delle seguenti categorie:
a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della Sito esternolegge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
b) agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), aventi sede nel medesimo ambito sovracomunale di cui all’allegato B della l.r. 65/2014 , per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'Sito esternoarticolo 4 del d.lgs. 228/2001 , anche con riferimento alla stagionalità delle medesime.
b-bis) alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni, nei mercati o fiere di nuova istituzione;(15)

Lettera aggiunta con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 7.

2. Nelle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, il comune riserva posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 (17)

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 7.

, non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato, fiera o fiera specializzata nel settore dell’antiquariato.
Art. 42
Esercizio dell'attività in assenza del titolare
1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e ai collaboratori.
2. Il rapporto con l’impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con l’esibizione di copia del contratto di lavoro o con dichiarazione redatta in conformità all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune dell’attività di vigilanza e controllo.
Art. 43
Piano e regolamento comunali
1. Il comune approva il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche il quale contiene, in particolare:
a) la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere;
b) l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato;
c) l'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni.
2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, i comuni tengono conto:
a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
b) delle esigenze di carattere igienico-sanitario;
c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
3. Il piano è approvato previa concertazione con le organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2.
4. Il piano ha validità almeno triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l'approvazione.
5. Il comune approva il regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
6. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, previa concertazione con le organizzazioni di cui al comma 3, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
7. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.
8. Al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale, il comune può affidare la gestione di mercati, fiere e fiere promozionali di iniziativa comunale (18)

Parole inserite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 8.

a soggetti da individuarsi secondo procedure di evidenza pubblica. I criteri e le modalità per l’individuazione di tali soggetti sono definiti nel regolamento di cui al comma 5.In via straordinaria il comune può altresì affidare la gestione di mercati, fiere e fiere promozionali a soggetti esterni proponenti iniziative ritenute di particolare interesse.(19)

Parole aggiunte con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 8.

9. Ogni area pubblica destinata all'esercizio dell'attività è dotata dei necessari servizi igienico- sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.
9 bis. Il Comune può individuare, nei nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e ,nei posteggi resisi liberi in tali manifestazioni, particolari specializzazioni merceologiche, oppure limitare la vendita di particolari prodotti. (37)

Comma aggiunto con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 7.

Art. 44
Obbligo di regolarità contributiva
1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 35 e nell’ambito dei controlli sulle SCIA presentate ai sensi dell'articolo 38, i comuni verificano, con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, salvo quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 16 maggio 2014, n. 78 , e secondo i requisiti e le modalità stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva “DURC”).
2. I comuni effettuano verifiche della regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche secondo le modalità di cui all’articolo 6 del d.m. lavoro 30 gennaio 2015.
3. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica di regolarità contributiva decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi.
4. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o alla presentazione della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 45, se la regolarità contributiva, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituisce un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.
5. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, è subordinata alla verifica di regolarità contributiva, fatta salva l’ipotesi di attività esercitata nel periodo intercorrente tra l’esito negativo della verifica e la decadenza del titolo abilitativo di cui all’articolo 127, comma 1, lettera e). (38)

Parole aggiunte con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 8.

Art. 45
Verifiche presso l’INPS e documenti sostitutivi del DURC
1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all'iscrizione all'INAIL, gli adempimenti di cui all'articolo 44 sono assolti mediante verifica della regolarità contributiva presso l’INPS.
2. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al certificato di regolarità contributiva rilasciato nello stato membro d'origine ai fini delle verifiche e degli adempimenti di cui all’articolo 44.
Art. 46
Rateizzazione del debito contributivo
1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciato all’operatore che ha ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 45.

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Punto così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 10 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 14 .

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Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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72.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2.

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73.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 44.

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