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Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018

CAPO III
Commercio in sede fissa
Art. 13
Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende:
a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l’area scoperta, purché adiacente all’esercizio commerciale e per la parte che non superi il 20 per cento della superficie di vendita, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.
d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita non superiore a 300 metri quadrati;
e) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a:
1) 1.500 metri quadrati;
2) 2.500 metri quadrati se insediati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, inseriti nelle aree commerciali metropolitane Firenze-Pistoia-Prato e Livorno-Pisa, come individuati nell'allegato A.
f) per grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui alla lettera e) e non superiore a 15.000 metri quadrati, salvo eventuale diversa previsione contenuta nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014 ;
g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti;
h) per outlet:
1) gli esercizi adiacenti ai locali di produzione nei quali imprese industriali o artigiane vendono direttamente in maniera esclusiva beni di produzione propria, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 9, comma 2, lettere f) e g);
2) gli esercizi nei quali produttori titolari del marchio, o imprese commerciali, vendono al dettaglio merci non alimentari che siano state prodotte almeno trecentosessantacinque giorni prima dell’inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione, prodotti di fine serie o fallati, in eccedenza di magazzino o campionari, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 2;
i) per pastigliaggi, i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e simili;
j) per temporary store, gli esercizi di vicinato nei quali si svolgono temporanee attività di vendita.
Art. 14
Esercizio dell’attività di vendita negli esercizi in sede fissa
1. Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
3. La vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.
Art. 15
Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d), e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli articoli 19 o 19 bis Sito esternodella Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare al SUAP competente per territorio.
2. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
3. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
4. Ai fini di cui al comma 3, per locali dell’esercizio si intendono i locali e le aree individuati nella SCIA di cui al comma 1.
5. In uno stesso locale possono esercitare l'attività di vendita aziende diverse.
Art. 16
Temporary store
1. L'apertura di un temporary store è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis Sito esternodella Sito esternol. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio.
2. Nella SCIA deve essere indicata la durata dell'attività, che non può superare i novanta giorni.
3. L'attività di vendita può essere esercitata da:
a) aziende di distribuzione;
b) aziende produttrici che intendano vendere direttamente al consumatore e promuovere il proprio marchio, in occasione di fiere, feste, manifestazioni, convegni o altre riunioni straordinarie di persone, per una durata coincidente con l'evento.
4. In occasione di particolari eventi, di rilevanza non solo locale, finanziati direttamente o indirettamente con risorse pubbliche od organizzati da soggetti pubblici, i comuni possono individuare specifiche modalità, condizioni o limitazioni per l’apertura dei temporary store, per un tempo non eccedente la durata dell’evento e qualora sussistano ragioni di prevalente interesse pubblico.
5. Decorso il termine indicato nella SCIA, questa cessa di produrre effetti giuridici e non è necessario presentare la comunicazione di cui all'articolo 95.
Art. 17
Attività temporanea di vendita
1. L'attività temporanea di vendita può essere effettuata da soggetti legittimati all'esercizio dell'attività commerciale, in occasione di particolari eventi, individuati dal comune, a condizione che non ne costituisca la ragione esclusiva o prevalente, ed è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis Sito esternodella Sito esternol. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio.
2. L’attività di vendita temporanea di prodotti alimentari è soggetta alla notifica sanitaria di cui all’articolo 14, comma 2, ed è consentito il consumo sul posto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3.
3. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata:
a) in unità immobiliari o aree di proprietà privata o di proprietà pubblica nella disponibilità di privati, non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico;
b) in unità immobiliari di proprietà di enti pubblici non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico.
4. L'attività di cui al comma 1 è esercitata con il consenso dell'organizzatore o del gestore, limitatamente alla durata dell'evento e alle aree o locali dove questo si svolge e può avere ad oggetto esclusivamente prodotti attinenti all'evento stesso.
5. Il comune definisce le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
Art. 18
Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio. Decorsi novanta giorni dal ricevimento la domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una media struttura di vendita è soggetta a SCIA ai sensi degli articoli 19 o 19 bis Sito esternodella Sito esternol. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio.
3. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
4. L’autorizzazione è rilasciata contestualmente al permesso di costruire.
5. Le medie strutture di vendita possono essere insediate solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio di cui all'articolo 99, comma 1, lettera c), della l.r. 65/2014 .
Art. 19
Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera f), di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.
2. L’insediamento di una grande struttura di vendita può avvenire solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio di cui all’articolo 99, comma 1, lettera c), della l.r. 65/2014 . Tale insediamento deve essere espressamente previsto dal piano operativo comunale, in conformità con la disciplina del piano strutturale, ai sensi dell’articolo 99, comma 5, della l.r. 65/2014 .
3. La domanda di rilascio dell’autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune entro sessanta giorni dal ricevimento e composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la provincia e il comune medesimo.
4. La conferenza di servizi decide, a maggioranza dei suoi componenti ed entro novanta giorni dalla convocazione, in base alla conformità del progetto alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.
5. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano, a titolo consultivo, il richiedente e rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative in relazione all'ambito territoriale interessato dall'insediamento.
6. Con il regolamento di cui all'articolo 4 sono stabilite le procedure per lo svolgimento dell'istruttoria regionale e della conferenza di servizi.
7. La domanda deve ritenersi accolta qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, non venga comunicato il provvedimento di diniego e comunque entro centottanta giorni dal ricevimento da parte del SUAP.
8. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis Sito esternodella Sito esternol. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio.
9. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
10. L’autorizzazione è rilasciata contestualmente al permesso di costruire.
Art. 20
Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci
1. Gli esercizi commerciali di cui agli articoli 15, 18 e 19, e gli empori polifunzionali di cui all’articolo 25, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 agosto 2006, n. 248 , inviano copia della comunicazione di cui all’Sito esternoarticolo 5, comma 1, del d.l. 223/2006 convertito dalla Sito esternol. 248/2006 anche al comune e all’azienda unità sanitaria locale (USL) competenti per territorio.
Art. 21
Centri commerciali
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, secondo le condizioni e le procedure stabilite, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita. L’autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.
2. La modifica, quantitativa o qualitativa, del settore merceologico di un centro commerciale è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis Sito esternodella Sito esternol. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio.
3. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
4. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.
5. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 1, il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 12, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell’autorizzazione, oppure indicare un preposto.
6. Gli esercizi commerciali compresi all’interno del centro commerciale sono soggetti a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis Sito esternodella Sito esternol. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio, successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.
7. L’intestazione dell’autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.
8. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all’interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro e il dimensionamento di ciascun settore merceologico.
Art. 22
Outlet
1. Alla vendita in outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione previste rispettivamente per gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e i centri commerciali.
Art. 23
Utilizzo della denominazione di outlet
1. La denominazione di outlet può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet di cui all’articolo 13, comma 1, lettera h), e nella relativa pubblicità.
2. Qualora un centro commerciale utilizzi la denominazione di outlet, tutti gli esercizi in esso inseriti sono tenuti al rispetto di quanto previsto all'articolo 24.
Art. 24
Vincoli commerciali per gli outlet
1. Negli esercizi di cui all’articolo 13, comma 1, lettera h), è vietata la vendita di merci diverse da quelle ivi indicate, salvo quanto disposto al comma 2.
2. Gli esercizi di cui all’articolo 13, comma 1, lettera h), numero 2), se realizzati in forma di centro commerciale, possono contenere anche esercizi appartenenti al settore merceologico alimentare, a condizione che:
a) la superficie di vendita complessiva degli esercizi appartenenti al settore merceologico alimentare non superi le dimensioni di un esercizio di vicinato;
b) gli esercizi di cui alla lettera a) siano destinati prevalentemente alla vendita e alla promozione di produzioni agroalimentari locali e di eccellenza.
Art. 25
Empori polifunzionali
1. Nei comuni montani, come elencati nell'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), e in quelli insulari nonché negli ambiti territoriali, urbani ed extraurbani, con popolazione inferiore a tremila abitanti individuati dal comune e interessati da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere in un solo esercizio, detto emporio polifunzionale, oltre all'attività commerciale, altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune.
2. La Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), promuove misure finalizzate a favorire l’insediamento ed il mantenimento degli empori polifunzionali.
Art. 26
Vendita all'ingrosso e al dettaglio
1. Il commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11.
2. Il commercio all'ingrosso di prodotti relativi al settore merceologico non alimentare è esercitato previa comunicazione al SUAP o alla CCIAA (1)

Parole inserite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 44.

competente per territorio. Il commercio all'ingrosso di prodotti relativi al settore merceologico alimentare è soggetto a notifica sanitaria di cui all’articolo 14, comma 2, e a presentazione della SCIA di cui all'Sito esternoarticolo 19 bis della l. 241/1990 al SUAP competente per territorio.
3. L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali.
4. Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio commerciale di cui al comma 3, e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell’esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.
5. È calcolata secondo le modalità di cui al comma 6 la superficie di vendita degli esercizi che vendono nello stesso locale, all’ingrosso e al dettaglio, esclusivamente i seguenti prodotti e relativi complementi,:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta e utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas e igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per l’edilizia;
l) legnami;
m) piante, fiori, attrezzature e articoli per il giardinaggio.
6. Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio commerciale di cui al comma 3 e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita degli esercizi di cui al comma 5 viene calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a:
a) 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
b) 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
7. La parte di superficie di vendita eccedente le suddette dimensioni viene calcolata nei modi ordinari.
8. Le disposizioni di cui al comma 6 non sono cumulabili con quelle di cui all’articolo 27, comma 2, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tale ipotesi, si applica la disciplina più favorevole all'esercente.
Art. 27
Esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie
1. Sono merci a grande fabbisogno di superficie i seguenti prodotti:
a) auto-moto-cicli, natanti e relativi accessori e parti di ricambio;
b) legnami;
c) combustibili;
d) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, il giardinaggio, l’industria, il commercio e l’artigianato;
e) materiali per l’edilizia e ferramenta;
f) materiali termoidraulici;
g) mobili.
2. Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’attività e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 1 è calcolata come di seguito:
a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c);
b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c), fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, qualora vi sia coincidenza di prodotti, non sono cumulabili con quelle di cui all’articolo 26, comma 6. In tale ipotesi, si applica la disciplina più favorevole all'esercente.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 45.

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Punto così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 10 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 14 .

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Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 .

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Punto così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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72.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2.

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73.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.