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Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018

CAPO XII
Orari delle attività commerciali
Art. 96
Orari degli impianti di distribuzione di carburanti
1. Gli impianti di distribuzione di carburanti funzionanti con la presenza del gestore determinano liberamente l'orario di servizio, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di quelle stabilite dal comune.
2. Gli impianti di cui al comma 1 articolano il proprio orario di servizio dalle ore 6,00 alle ore 21,00, con un orario minimo settimanale di cinquantadue ore. Nel rispetto di tali limiti il gestore può liberamente determinare l'orario di servizio, non superando comunque le undici ore giornaliere, fermo restando il rispetto delle fasce orarie di garanzia all’interno delle quali il gestore deve comunque assicurare la sua presenza, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
3. Il gestore comunica al SUAP l’orario di apertura dell’impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal comune. L’orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore.
4. Il servizio notturno si svolge dalle ore 21,00 fino all’inizio dell’orario di apertura giornaliera. Il gestore che intende effettuare il servizio notturno ne dà comunicazione al SUAP nei termini e con le modalità stabilite dal comune.
5. Gli impianti di cui al comma 1 osservano la chiusura domenicale e festiva e, nei casi stabiliti dal comune, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, effettuata di norma il sabato pomeriggio o in un altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore. Il gestore che intende effettuare il turno di riposo infrasettimanale in un giorno diverso dal sabato ne fa richiesta al SUAP nei termini e con le modalità stabiliti dal comune e qualora non siano rispettate le percentuali di cui al comma 6, il SUAP comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Nelle domeniche, nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale, il comune, sentite le organizzazioni dei gestori, dei titolari di autorizzazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, garantisce l’apertura degli impianti di cui al comma 1 in misura non inferiore al 25 per cento di quelli presenti nel territorio comunale. Tali percentuali possono essere garantite anche mediante l’utilizzo di apparecchiature self-service pre-pagamento in impianti di regola funzionanti con la presenza del gestore e la scelta è comunicata dal gestore al SUAP nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.
7. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore sospendono l’attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l’esercizio dell’attività durante le festività infrasettimanali.
Art. 97
Deroghe all’orario e ai turni di riposo dei distributori di carburanti
1. Sono esonerati dal rispetto dell’orario e dei turni di riposo domenicale, festivo e infrasettimanale, gli impianti di erogazione di gas naturale e/o GPL. Tale esonero è consentito su richiesta del gestore che ne dà comunicazione con i termini e le modalità stabilite dal comune. Qualora l’erogazione di gas naturale o GPL avvenga all’interno di un complesso di distribuzione comprendente anche altri carburanti, l’esonero è consentito a condizione che il gestore adotti gli accorgimenti necessari al fine di separare funzionalmente le attività di erogazione dei diversi prodotti.
2. Il comune, su istanza del gestore, può consentire l’adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, nei seguenti casi:
a) in occasione di manifestazioni che determinino notevole afflusso di utenza motorizzata;
b) per gli impianti localizzati su strade a scorrimento a quattro corsie con spartitraffico centrale o doppia striscia continua;
c) se nel territorio comunale è presente un unico impianto.
Art. 98
Chiusura per ferie dei distributori di carburanti
1. La richiesta di sospensione dell’attività per ferie è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.
2. Durante ogni periodo dell’anno il comune garantisce l’apertura di un numero di impianti nella misura di cui all’articolo 96, comma 6, e a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1.
Art. 99
Pubblicità degli orari
1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica, rendono noto al pubblico l'orario di apertura e di chiusura e l’eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.
2. Gli impianti di distribuzione di carburanti rendono noto al pubblico l'orario di servizio e quello in cui è garantita l'assistenza al rifornimento mediante un apposito cartello ben visibile dalla strada.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 45.

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Punto così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 10 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 14 .

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Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 .

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Punto così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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72.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2.

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73.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.