Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 98
Chiusura per ferie dei distributori di carburanti
1. La richiesta di sospensione dell’attività per ferie è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.
2. Durante ogni periodo dell’anno il comune garantisce l’apertura di un numero di impianti nella misura di cui all’articolo 96, comma 6, e a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.