Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 89
Variazione del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale
1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un’attività commerciale, la variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio da effettuare entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova SCIA.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.