Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 69
Impianti ad uso privato
1. L'installazione di impianti ad uso privato di cui all'articolo 57, comma 1, lettera g), è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio e gli impianti possono derogare alle caratteristiche tipologiche di cui all’articolo 61. L'autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente. È vietata la cessione di carburante e degli altri prodotti ad automezzi diversi da quelli indicati all'articolo 57, comma 1, lettera h), sia a titolo oneroso che gratuito.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.