Menù di navigazione

Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018

Art. 60
Incompatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti
1. Gli impianti di distribuzione di carburanti, ai sensi dell'articolo 1, commi 112 e 113, Sito esternodella Sito esternol. 124/2017 , sono considerati incompatibili nei seguenti casi:
a) se ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'Sito esternoarticolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), qualora siano:
privi di sede propria, per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avvenga sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), Sito esternodel Sito esternod.lgs. 285/1992 ;
situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), Sito esternodel Sito esternod.lgs. 285/1992 ;
b) se ubicati all'esterno dei centri abitati, qualora siano:
ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide delle stesse, con accessi su più strade pubbliche;
ricadenti all’interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
privi di sede propria, per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avvenga sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), Sito esternodel Sito esternod.lgs. 285/1992 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

72.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

73.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.