Menù di navigazione

Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018

Art. 14
Esercizio dell’attività di vendita negli esercizi in sede fissa
1. Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
3. La vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

72.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

73.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.