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Legge regionale 20 marzo 2018, n. 11

Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 26 marzo 2018

Art. 2
Convenzioni con i consorzi di bonifica nei territori montani. Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 10 nella l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
Art. 10 bis Convenzioni con i consorzi di bonifica nei territori montani
1. Gli interventi di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c), ricadenti nei territori montani, quando costituiscono opere di bonifica di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 ), secondo quanto previsto nel piano delle attività di bonifica, sono realizzate anche dai consorzi di bonifica con le convenzioni di cui all’articolo 23, comma 3, della l.r. 79/2012 .
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.