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Legge regionale 20 marzo 2018, n. 11

Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 26 marzo 2018

Art. 4
Forme di gestione attiva del bosco. Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 19 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 19 Forme di gestione attiva del bosco
1. La Regione promuove la gestione attiva del bosco, intesa come l’insieme delle azioni selvicolturali volte a garantire una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, alle rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali senza comportare danni ad altri ecosistemi.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate, in particolare, attraverso:
a) la promozione delle comunità del bosco, come definite all’articolo 19 bis, tramite l’istituzione nell’ambito del sistema informativo regionale di una sezione dedicata a favorire l’incontro tra i proprietari dei boschi, le imprese boschive e gli altri soggetti interessati alla gestione del bosco;
b) la promozione delle forme di gestione associata fra i soggetti di cui all’articolo 18, comma 1, e della stipula degli atti di cui all’articolo 18, comma 2.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.