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Legge regionale 20 marzo 2018, n. 11

Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 26 marzo 2018

Art. 1
Interventi pubblici forestali. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 39/2000
1. Il comma 3 bis dell’articolo 10 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è sostituito dal seguente:
3 bis. I soggetti di cui al comma 3, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale la proposta di piano annuale degli interventi in coerenza con la programmazione regionale forestale di cui all’articolo 4, da attuare nell’annualità successiva. La proposta, redatta sulla base di uno schema tipo approvato dalla Regione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 20 marzo 2018, n. 11 (Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000 ), deve essere corredata dal
cronoprogramma dei lavori, preventivamente concordati con la struttura regionale competente e indicare in una specifica sezione le attività svolte in convenzione con i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 ), ai sensi dell’articolo 10 bis.
”.
2. Dopo il comma 3 quater dell’articolo 10 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
3 quinquies. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, approva il piano annuale degli interventi con la quantificazione delle risorse di cui al comma 3 quater.
”.
3 sexies. Qualora nel corso dell’anno si verifichino gravi processi di degrado o per motivi di pubblica utilità o incolumità, la Regione può chiedere agli enti di adeguare il piano alle nuove esigenze per mettere in sicurezza il territorio.
”.
4. Dopo il comma 3 sexies dell’articolo 10 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
3 septies. La competente struttura della Giunta regionale provvede a liquidare le risorse per stati di avanzamento, tenendo conto del rispetto del cronoprogramma e degli obiettivi di gestione definiti dall’ente Terre regionali toscane ai sensi del comma 3 quater, nonché delle penalità di cui all’articolo 10 ter, comma 3.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.