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Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo, quarto e quinto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'Sito esternoarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema della diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’Sito esternoarticolo 3 della L. 13 aprile 1999, n.108 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);


Visto l’Sito esternoarticolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 -Legge di bilancio 2019); (3)

Visto inserito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 1.



Vista la sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 165;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi);


Vista la Sito esternolegge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);


Visto il parere obbligatorio favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 28 maggio 2018;


Visto il parere istituzionale obbligatorio, favorevole con osservazioni, espresso dalla Prima Commissione nella seduta del 3 ottobre 2018;


Visto il parere secondario espresso dalla Quarta Commissione nella seduta del 4 ottobre 2018;


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il titolo II, capo II (Requisiti per l’esercizio delle attività commerciali):


01. Appare opportuno disciplinare, in conformità alla normativa statale, i requisiti di onorabilità e professionali per l’esercizio delle attività commerciali, nel rispetto del principio di uguaglianza e della tutela del consumatore. (4)

Punto inserito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 1.



Per quanto concerne il titolo II, capo III (Commercio in sede fissa):


1. nel rispetto dell’Sito esternoarticolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività “SCIA”, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ), si disciplina il procedimento autorizzatorio per l’apertura delle grandi strutture di vendita, come già previsto dal Sito esternod.lgs. 114/1998 e confermato dal Sito esternod.lgs. 222/2016 stesso;


2. al fine di garantire lo sviluppo equilibrato del settore del commercio in sede fissa, viene confermato un limite dimensionale massimo per le grandi strutture di vendita, già presente nella normativa previgente, fissato in 15.000 metri quadrati e coerente con un “modello toscano” caratterizzato dalla compresenza sul territorio delle diverse tipologie di strutture di vendita, evitando le strutture di dimensioni tali da assorbire tutto il mercato e non compatibili con le caratteristiche del territorio toscano;


3. per rispondere alle esigenze emerse sul territorio, viene introdotta la disciplina dei temporary store, intesi come esercizi di vicinato nei quali l'attività di vendita ha durata limitata e può essere effettuata anche da aziende produttrici interessate alla vendita diretta al consumatore e alla promozione del proprio marchio in occasione di eventi; viene introdotta altresì la disciplina dell'attività temporanea di vendita, intesa come la vendita svolta in aree o edifici privati o pubblici ad uso privato, in occasione di particolari eventi;


4. al fine di semplificare le procedure di avvio dell'attività dei singoli esercizi commerciali posti all'interno di un centro commerciale già autorizzato nel suo complesso, si prevede che essi possano attivarsi previa presentazione di una SCIA, anche se abbiano le dimensioni di una media o di una grande struttura di vendita.


Per quanto concerne il titolo II, capo IV (Vendita della stampa quotidiana e periodica):


5. al fine di garantire l'assetto concorrenziale nel settore della distribuzione della stampa, eliminando le limitazioni all'accesso al mercato e favorendo la libera esplicazione della capacità imprenditoriale, vengono recepite alcune disposizioni contenute nel Sito esternod.lgs. 170/2001 , come modificato dal Sito esternodecreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 21 giugno 2017, n. 96 , e, in particolare, si semplifica il procedimento di apertura, ampliamento e trasferimento di sede degli esercizi e si prevede che il comune possa individuare zone del suo territorio nelle quali l'apertura di nuovi punti vendita venga regolamentata;


6. al fine di mantenere il livello di maggiore liberalizzazione, già garantito in questo settore dalla vigente legge regionale, si conferma la disciplina dei punti vendita non esclusivi.


Per quanto concerne il titolo II, capo V (Commercio su aree pubbliche):


7. al fine di semplificare il procedimento di accertamento dell’obbligo di regolarità contributiva, si adeguano le disposizioni alla vigente normativa in materia, prevedendo la verifica di regolarità contributiva con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale;


8. ai fini della trasparenza e della tutela della concorrenza si introduce l'obbligo, per il comune che intenda organizzare mercati, fiere e fiere promozionali, di seguire procedure di evidenza pubblica nella scelta dei soggetti organizzatori e gestori;


9. al fine di adeguarsi all’Sito esternoarticolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che modifica il Sito esternodecreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , di attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa i servizi nel mercato interno, escludendone l’applicabilità alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, si dettano disposizioni per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni e concessioni di posteggi su aree pubbliche. (5)

Punto così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 1.



Per quanto concerne il titolo II, capo VI (Somministrazione di alimenti e bevande):


10. Al fine di rispondere ad esigenze emerse sul territorio, si introduce la disciplina del fenomeno, largamente diffuso, della somministrazione temporanea effettuata nell'ambito di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari ed eventi e manifestazioni organizzati da enti del terzo settore. Vengono stabilite regole relative alla durata degli eventi stessi. (31)

Punto così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68, art. 1.



Per quanto concerne il titolo II, capo VII (Attività economiche su aree pubbliche):


11. al fine di evitare disparità di trattamento fra attività che si svolgono su aree pubbliche previa concessione comunale, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica si applicano i medesimi criteri relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni definiti per le attività di vendita. (5)

Punto così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16, art. 1.



Per quanto concerne il titolo II, capo VIII (Distribuzione di carburanti):


12. al fine di adeguarsi al Sito esternod.lgs. 257/2016 e alla Sito esternol. 124/2017 , si introducono apposite disposizioni dirette sia ad aumentare i punti di rifornimento dei carburanti eco-compatibili, sia ad eliminare dal mercato i distributori di carburante che ricadano nelle fattispecie di incompatibilità, soprattutto in relazione alla sicurezza della circolazione stradale.


Per quanto concerne il titolo II, capo X (Attività fieristico-espositiva):


13. al fine di ricondurre in un unico testo anche la disciplina delle manifestazioni fieristiche, attualmente contenuta nella legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico), si disciplinano le attività volte alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in quartieri e spazi fieristici, le modalità per il riconoscimento della qualificazione delle manifestazioni, nonché i requisiti degli spazi da adibire, in via permanente o temporanea, all’effettuazione delle fiere, adeguandosi nel contempo ai contenuti dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica).


Per quanto concerne il titolo II, capo XV (Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio):


14. al fine di sostenere percorsi di sviluppo della rete commerciale, si prevedono interventi in favore di aree comunali ritenute di particolare interesse, individuate in relazione al loro valore e pregio o, viceversa, alla particolare fragilità commerciale o alla presenza di fenomeni di degrado urbano, sia attraverso percorsi di rigenerazione urbana, sia attraverso programmi di qualificazione della rete commerciale. Si interviene altresì per definire la struttura e le funzioni dei centri commerciali naturali, prevedendo la presenza di un organismo di gestione del centro, con la funzione di definire programmi di gestione insieme al comune, comprensivi di interventi sia di carattere strutturale che di carattere commerciale.


15. di accogliere il parere istituzionale della prima commissione e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;


Approva la presente legge


Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 45.

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Punto così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 10 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 14 .

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Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 .

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Punto così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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72.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2.

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73.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.