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Legge regionale 21 febbraio 2018, n. 9

Interventi di valorizzazione dell’identità toscana e delle tradizioni locali per l’anno 2018. Modifiche alla l.r. 76/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 marzo 2018




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere b), m), o) e q), e l’articolo 11 dello Statuto;


Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 76 (Interventi per la valorizzazione della identità toscana e delle tradizioni locali);


Considerato quanto segue:


1. Gli interventi realizzati in attuazione della l.r. 76/2016 si sono rivelati efficaci, sia quanto concerne la semplicità delle procedure adottate per la loro erogazione, sia per gli effetti propulsori ottenuti in favore dei soggetti beneficiari;


2. È risultata più evidente la carenza di risorse economiche nell’ambito delle associazioni di rievocazione storica e degli enti locali e associazioni senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni che valorizzano e perpetuano la tradizione del carnevale, nonché nell’ambito dei centri commerciali naturali, dato che la Giunta regionale, con deliberazione 7 agosto 2017, n. 867, attraverso la linea di intervento n. 10 (Formazione musicale e progetti di educazione musicale), ha garantito un sostegno ai progetti di attività di promozione e di educazione musicale di base realizzate da formazioni bandistiche e corali per un importo pari a euro 210.000,00;


3. È quindi opportuno, anche per l’anno 2018, rinnovare gli interventi di valorizzazione dell’identità toscana e delle tradizioni locali con particolare riguardo alle categorie di beneficiari menzionati al punto 2 e non già destinatari di sostegno da parte della Giunta regionale;


Approva la presente legge


Art. 1
Interventi per l’anno 2018. Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 76/2016
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 76 (Interventi per la valorizzazione della identità toscana e delle tradizioni locali), è inserito il seguente:
Art. 5 bis - Contributi per l’anno 2018
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi una tantum ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), c) e d), anche per l’anno 2018.
2. Ai fini del rispetto delle procedure di cui alla presente legge per l’anno 2018:
a) il termine di cui all’articolo 3, comma 4, è il 14 marzo 2018;
b) il termine di cui all’articolo 5, comma 1, è il 30 giugno 2018;
c) al comma 2 dell’articolo 5 le parole: “gli esercizi finanziari 2014-2015-2016” sono sostituite dalle seguenti: “gli esercizi finanziari 2016-2017-2018”;
d) il termine di cui all’articolo 5, comma 3, è il 30 giugno 2019.
”.
Art. 2
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 76/2016
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6, della l.r. 76/2016 , è aggiunto il seguente:
1 bis. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’articolo 5 bis, si fa fronte per l’esercizio 2018, con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2019-2020 del Consiglio regionale, di cui alla Missione di spesa 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per l’importo totale di euro 250.000,00.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.