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Legge regionale 21 febbraio 2018, n. 9

Interventi di valorizzazione dell’identità toscana e delle tradizioni locali per l’anno 2018. Modifiche alla l.r. 76/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 marzo 2018

Art. 1
Interventi per l’anno 2018. Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 76/2016
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 76 (Interventi per la valorizzazione della identità toscana e delle tradizioni locali), è inserito il seguente:
Art. 5 bis - Contributi per l’anno 2018
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi una tantum ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), c) e d), anche per l’anno 2018.
2. Ai fini del rispetto delle procedure di cui alla presente legge per l’anno 2018:
a) il termine di cui all’articolo 3, comma 4, è il 14 marzo 2018;
b) il termine di cui all’articolo 5, comma 1, è il 30 giugno 2018;
c) al comma 2 dell’articolo 5 le parole: “gli esercizi finanziari 2014-2015-2016” sono sostituite dalle seguenti: “gli esercizi finanziari 2016-2017-2018”;
d) il termine di cui all’articolo 5, comma 3, è il 30 giugno 2019.
”.
1.
Art. 2
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 76/2016
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6, della l.r. 76/2016 , è aggiunto il seguente:
1 bis. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’articolo 5 bis, si fa fronte per l’esercizio 2018, con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2019-2020 del Consiglio regionale, di cui alla Missione di spesa 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per l’importo totale di euro 250.000,00.
”.
1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.