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Legge regionale 21 febbraio 2018, n. 10

Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 marzo 2018

Art. 5
Funzioni dell’assemblea. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 69/2011
1. L’articolo 8 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:
Art. 8 Funzioni dell'assemblea
1. L'assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità idrica. In particolare provvede:
a) all'approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell'autorità idrica e dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) all'approvazione e aggiornamento del piano di ambito di cui all'articolo 19, anche sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 13;
c) all'approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile di cui all'articolo 20;
d) all'approvazione della convenzione e dei relativi allegati che regolano i rapporti con il soggetto gestore nonché le relative modifiche, fatto salvo quanto previsto all’articolo 11 bis, comma 1, lettera b);
e) alla formulazione di indirizzi generali al consiglio direttivo concernenti:
1) la definizione della proposta tariffaria e l’aggiornamento degli atti da trasmettere all’Autorità nazionale ai fini della sua approvazione;
2) gli aggiornamenti della convenzione e del relativo disciplinare conseguenti all'approvazione della proposta tariffaria o comunque necessari a recepire le determinazioni dell'Autorità nazionale di cui all’articolo 11 bis, comma 1, lettera b);
3) il regolamento d’utenza e la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
4) la definizione e l’aggiornamento della componente tariffaria di cui all’articolo 25, da proporre all’approvazione della Autorità nazionale;
f) alla scelta della forma di gestione;
g) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato per la depurazione delle acque reflue urbane negli impianti di depurazione prevalentemente industriali di cui all’
articolo 13 bis della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20
(Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);
h) alla nomina del direttore generale, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, del revisore unico dei conti, nonché dei membri del consiglio direttivo;
i) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'autorità idrica;
l) all’approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell’ente predisposti dal direttore generale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.