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Legge regionale 21 febbraio 2018, n. 10

Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 marzo 2018

Art. 4
Assemblea. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 69/2011
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:
1. L’assemblea è composta dai sindaci, o loro delegati, dei cinquanta comuni individuati ai sensi dell’articolo 13, comma 4.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 69/2011 è inserito il seguente:
1 bis. Il sindaco può delegare un assessore oppure un sindaco o assessore di altro comune, purché il comune appartenga alla medesima conferenza territoriale e il delegato sia componente dell’assemblea. Ciascun sindaco o suo delegato non può rappresentare più di tre amministrazioni oltre la propria.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.