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Legge regionale 21 febbraio 2018, n. 10

Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 marzo 2018

Art. 20
Relazione annuale. Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 69/2011
1. L’articolo 24 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:
Art. 24 Relazione annuale
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il direttore generale provvede alla predisposizione di una relazione annuale, con i contenuti di cui al comma 2, da presentare all'assemblea che ne prende atto. La relazione, dopo la presentazione all’assemblea, è trasmessa ai consigli e alle giunte della Regione e dei comuni, nonché al comitato regionale per la qualità del servizio di cui all'articolo 47 ed all'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49.
2. La relazione illustra:
a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;
b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;
c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;
d) i principali aspetti economici, patrimoniali e finanziari delle gestioni e i livelli e le strutture tariffarie applicati.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.