Legge regionale 21 febbraio 2018, n. 10
Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla l.r. 69/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 marzo 2018
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), p), v) e z), dello Statuto;
Vista la

Visto il

Vista la

Visto il


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'


Visto il


Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);
Visto il parere istituzionale, favorevole con osservazioni, della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 13 dicembre 2017;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 dicembre 2017;
Considerato quanto segue:
1. È necessario modificare la legge istitutiva dell’Autorità idrica toscana (AIT) per far fronte ad una complessiva revisione della governance e dell’organizzazione amministrativa dell’ente, al fine di garantirne una maggiore operatività e di superare le criticità emerse nel corso dell’esperienza maturata negli anni trascorsi dalla sua istituzione, in particolare con riferimento al funzionamento degli organi collegiali e alle funzioni del consiglio direttivo e delle conferenze territoriali;
2. In ragione di quanto specificato al punto 1, è pertanto necessario che il consiglio direttivo si qualifichi come organo dell’AIT affiancando alle funzioni consultive, di controllo e di raccordo tra assemblea e direttore generale, funzioni di amministrazione attiva;
3. È necessario, altresì, adeguare la legge regionale al mutato quadro normativo e regolamentare nazionale in tema di regolazione tariffaria, poiché i provvedimenti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), richiedono la riformulazione o il riassetto di alcune competenze assegnate agli organi dell’ente;
4. È necessario, inoltre, provvedere ad una rimodulazione delle funzioni, già riservate alla Regione dalla l.r. 69/2011 , per l’individuazione e la realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale, recepiti nel piano d’ambito in attuazione degli indirizzi e dei programmi del piano ambientale ed energetico regionale (PAER), per una gestione sostenibile della risorse idriche ed in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque;
5. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di cui al punto 3, si prevede che essi siano finanziati dal servizio idrico integrato mediante l’istituzione, da parte dell’AIT, di un fondo a ciò dedicato, alimentato da una specifica componente tariffaria approvata da ARERA, nonché da eventuali risorse pubbliche erogate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
6. È necessario pertanto introdurre disposizioni di prima applicazione, nelle more dell’affidamento al gestore unico, per assicurare il coordinamento delle gestioni in essere, tramite un apposito accordo quadro, stipulato tra AIT e i soggetti gestori operanti sul territorio regionale, che definisca le modalità di accesso e gestione del fondo di cui al punto 4, nonché le modalità organizzative per la realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale con dimensioni sovrambito e la successiva gestione delle connesse infrastrutture;
7. È necessario altresì dettare disposizioni transitorie con riferimento al contratto del direttore generale dell’AIT;
Approva la presente legge