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Legge regionale 23 gennaio 2018, n. 4

Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 31 gennaio 2018

Art. 7
Formazione. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 57/2013
1. L’articolo 7 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente:
Art. 7 Formazione
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti la competente commissione consiliare, l’Osservatorio, l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le associazioni di categoria, disciplina i corsi di formazione obbligatori per i gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché per il personale ivi operante,
definendone i tempi, i soggetti attuatori, i relativi costi e le modalità di organizzazione, ivi compreso il riconoscimento dei corsi di formazione svolti presso altra regione.
2. I costi dei corsi di formazione sono a carico dei soggetti gestori.
3. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono finalizzati:
a) alla prevenzione e riduzione del gioco patologico, attraverso il riconoscimento delle situazioni di
rischio;
b) all'attivazione della rete di sostegno;
c) alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla eventuale regolamentazione locale.”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.