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Legge regionale 23 gennaio 2018, n. 4

Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 31 gennaio 2018

Art. 11
Sanzioni. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 57/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013 , le parole: “
di cui all’articolo 4, commi 1 e 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui all’ articolo 4
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013 è inserito il seguente:
1 bis. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 6, commi 3 bis e 3 ter, nei tempi e con le modalità definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comporta, rispettivamente a carico dei gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e del personale ivi operante, la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00 per ogni inosservanza. La sanzione amministrativa pecuniaria è accompagnata da diffida comunale nei confronti del gestore e del personale interessato a partecipare alla prima offerta formativa disponibile successiva all'accertamento della violazione.
3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 14 della l.r. 57/2013 è inserito il seguente:
1 ter. L'inosservanza della diffida di cui al comma 1 bis comporta la chiusura temporanea dell’attività o l'apposizione di sigilli agli apparecchi per il gioco lecito fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.
4. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013 , le parole: “
di cui al comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui ai commi 1 e 1 bis
”.
5. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013 , le parole: “
articoli 5 e 6
” sono sostituite dalle seguenti: “
articoli 5 e 6, commi 1 e 2
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.