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Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale in Toscana.
2. Ai fini della presente legge costituiscono attività commerciale:
a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
b) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
c) il commercio su aree pubbliche;
d) la somministrazione di alimenti e bevande;
e) la distribuzione dei carburanti;
f) le forme speciali di commercio al dettaglio;
g) l'attività fieristico-espositiva.
Art. 2
Principi e finalità
1. L'attività disciplinata dalla presente legge si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata.
2. La disciplina della presente legge persegue le seguenti finalità:
a) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali, anche attraverso azioni di informazione, formazione e qualificazione professionale degli addetti e degli operatori;
b) la semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti all’esercizio delle attività commerciali;
c) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza dell'informazione sui prezzi;
d) l'efficienza e la modernizzazione della rete distributiva, con particolare riguardo alla crescita qualitativa e alla capacità competitiva dei sistemi commerciali naturali e pianificati;
e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese, all'evoluzione qualificata delle relazioni tra attività commerciali, contesti territoriali e filiere economiche e alla tutela attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;
f) la valorizzazione delle imprese operanti nel settore del commercio che investono nella prevenzione, nella sicurezza, nella salute e nella formazione degli addetti e degli operatori;
g) la salvaguardia e la qualificazione del commercio nelle aree urbane, rurali, montane, insulari, costiere e termali, ai fini di una equilibrata articolazione del sistema distributivo nell'intero territorio regionale;
h) la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione e del lavoro, anche mediante l'individuazione di sistemi incentivanti per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e per l'emersione e la regolamentazione dei rapporti di lavoro non dichiarati;
i) la promozione e lo sviluppo del confronto come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori.
Art. 3
Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello e concertazione locale
1. Nell'esercizio delle attività di cui alla presente legge, si applicano i contratti collettivi di lavoro nazionali del settore di riferimento, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro ai sensi dell’Sito esternoarticolo 51 del decreto legislativo 15 giugno Sito esterno2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ) e gli accordi sindacali di secondo livello, territoriali e aziendali.
2. Alle attività di concertazione locale previste nella presente legge partecipano, per le organizzazioni imprenditoriali e per quelle sindacali dei lavoratori, i rappresentanti delle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 51 del d.lgs. 81/2015 , e i rappresentanti di quelle aderenti alle stesse organizzazioni firmatarie.
Art. 3 bis
1. I moduli relativi alle istanze, alle segnalazioni e alle comunicazioni previste nella presente legge, non compresi tra i moduli unici regionali approvati a seguito di accordi in sede di Conferenza unificata, sono definiti con atto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale.
Art. 4
Regolamento di attuazione
1. La Regione, con regolamento, da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e proporzionalità, stabilisce le norme di attuazione della presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, in particolare:
a) i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di assistenza tecnica;
b) le procedure per lo svolgimento dell'istruttoria e della conferenza dei servizi per l'esame delle domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita;
c) le disposizioni in materia di caratteristiche dei raccordi viari tra medie e grandi strutture di vendita e viabilità pubblica;
d) le dotazioni e le caratteristiche dei parcheggi degli esercizi commerciali e degli altri servizi per la clientela;
e) le disposizioni in materia di accessibilità agli esercizi commerciali da parte delle persone con disabilità, ai sensi della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche);
f) i requisiti per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche e i sistemi di rilevazione e certificazione dei relativi dati, in conformità dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica);
g) i requisiti di quartieri e spazi fieristici, in conformità all’intesa di cui alla lettera f);
h) le procedure per la formazione e la pubblicazione dei calendari fieristici;
i) i settori di specializzazione merceologica delle manifestazioni fieristiche, con le relative codifiche;
j) le modalità concertative finalizzate alla definizione degli interventi cui destinare le quote di oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 102, comma 4, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), con particolare riferimento alle aree di cui all'articolo 110.
Art. 5
Pianificazione territoriale
1. La pianificazione territoriale del settore commerciale è effettuata secondo le disposizioni della l.r. 65/2014 .

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 45.

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Punto così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 10 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 14 .

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Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 .

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Punto così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2 .

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72.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 2.

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73.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.