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Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81

Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2017

Art. 2
Finalità
1. La Regione considera di valore preminente tutte le iniziative rivolte a realizzare la piena integrazione delle persone in situazioni di handicap, così come definito dall’Sito esternoarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. A tale scopo, in applicazione dei principi costituzionali e nel quadro di un organico sistema di sicurezza sociale teso a garantire condizioni di vita adeguate alla dignità di ogni cittadino, nonché a favorire il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità di appartenenza, promuove iniziative ed interventi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.