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Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 6
Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 (29)

Parole prima sostituite con l.r. 27dicembre 2018, n. 74, art. 19; poi sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 18; infine così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 13.

nonché fino ad un massimo di euro 50.400,00 per l’anno 2024, euro 60.600,00 per l’anno 2025 ed euro 120.000,00 per l’anno 2026, (67)

. Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 11.

per interventi di manutenzione dell'itinerario della Via Francigena, da realizzarsi nell’ambito delle convenzioni per l’esercizio associato di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato agli enti pubblici capofila dell'esercizio associato in relazione all’insieme delle strade carrarecce, delle mulattiere, dei sentieri e delle piste, ancorché vicinali e interpoderali, che, ubicati al di fuori dei centri urbani, consentono l’attività di escursionismo.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di assegnazione, di erogazione e di rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa:
a) di euro 120.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018;
b) di euro 120.000,00 per l'anno 2019 con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019; (30)

Lettera così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 18.

b bis) di euro 120.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020; (16)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 19.

(31)

Lettera prima aggiunta con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 18; poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 13.

b ter) di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023. (38)

Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 13.

b quater) fino ad un massimo di euro 50.400,00 per l’anno 2024, euro 60.600,00 per l’anno 2025 ed euro 120.000,00 per l’anno 2026, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026.(68)

Lettera aggiunta con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 11.


Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 17.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 18.

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 18.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 19.

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Nota soppressa.

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Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 20 ; poi sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 19 ; infine così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 14 .

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Note soppresse.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 23 ; poi così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 21 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 11.

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Nota soppressa.

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Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 19 ; poi sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 18 ; infine così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 13 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 18 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 13 .

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Nota soppressa.

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Parola prima sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 20 ; poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 20 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 20 ; e poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 21 .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 15 ; poi così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 5 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 agosto 2021, n. 31 , art. 2.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 6 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 6 , poi abrogata con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 13 .

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 13 .

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Parole prima sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 5 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 9, comma 2.

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Lettera aggiunta con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 9, comma 3.

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Parole così sostituite con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 10, comma 1.

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Parola così sostituita con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 10, comma 2.

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Parole prima sostituite con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 10, comma 3; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.

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Note soppresse.

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Parola prima sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 7 ; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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