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Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73

Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017

Art. 9
Controllo
1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, sono esercitate dalle competenti strutture della Giunta regionale.
2. Con atto della competente struttura della Giunta regionale, sono definite le linee guida per lo svolgimento dei controlli.
3. Nell’espletamento dell’attività di controllo, qualora sia riscontrata una difformità fra la situazione reale e la situazione risultante dallo schedario, la competente struttura della Giunta regionale comunica al conduttore un termine, commisurato alla complessità dell’attività di aggiornamento da svolgere, entro il quale è tenuto ad effettuare l’aggiornamento.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019 n. 3, art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 17.

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Parola così sostituita con l.r.. 20 luglio 2023, n. 20, art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.