Menù di navigazione

Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73

Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017

Art. 8
Gestione delle produzioni
1. In attuazione dell'articolo 39, commi 1, 2 e 4, Sito esternodella l. 238/2016 , la Giunta regionale, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'Sito esternoarticolo 41, comma 4, della stessa l. 238/2016 , di seguito denominati consorzi di tutela, e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative, può:
a) in annate climaticamente favorevoli e limitatamente ai vini a DOP, destinare a riserva vendemmiale l'esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all'Sito esternoarticolo 35, comma 1, lettera d), della l. 238/2016 per far fronte, nelle annate successive, a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previste dal disciplinare di produzione o consentito con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato;
b) in annate climaticamente sfavorevoli e limitatamente ai vini a DOP, ridurre le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata;
c) per conseguire l'equilibrio di mercato e limitatamente ai vini a DOP, ridurre la resa massima di vino di una determinata denominazione ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro, e la relativa resa di trasformazione in vino, stabilendo la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Può essere consentito ai produttori di ottemperare a tale riduzione della resa anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;
d) al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, stabilire particolari sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti, in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino di cui all’Sito esternoarticolo 35 della l. 238/2016 .
2. In attuazione dell'Sito esternoarticolo 39, comma 3, della l. 238/2016 , la Giunta regionale, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative, può disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario, ai fini della idoneità alla rivendicazione delle relative DO, per conseguire l'equilibrio di mercato, determinando:
a) la superficie iscrivibile allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione, di seguito denominata superficie rivendicabile;
b) i criteri per l’assegnazione della superficie rivendicabile a livello aziendale.
3. La disciplina di cui al comma 2 può avere una durata massima di tre anni.
4. La superficie rivendicabile è assegnata a livello aziendale e il suo trasferimento è consentito:
a) tramite il trasferimento, anche temporaneo, di una superficie vitata almeno equivalente;
b ) unitamente ad una autorizzazione all'impianto di superficie almeno equivalente, nei casi di subentro nelle autorizzazioni all'impianto consentiti dalla normativa europea e nazionale.
5. Le modalità di presentazione delle proposte di cui ai commi 1 e 2 sono definite nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019 n. 3, art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r.. 20 luglio 2023, n. 20, art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.