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Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73

Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017

Art. 5
Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli
1. È istituito, presso l’ARTEA, il registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, di seguito denominato registro, di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 dicembre 2022, (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli). (3)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 16.

2. Il registro è parte integrante dell’anagrafe regionale delle aziende agricole.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019 n. 3, art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 17.

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Parola così sostituita con l.r.. 20 luglio 2023, n. 20, art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.