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Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73

Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017

Art. 4
Tenuta ed aggiornamento dello schedario viticolo
1. Lo schedario viticolo, già istituito con la legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), è tenuto dall’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) ed è parte integrante dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), quale nucleo del sistema informativo agricolo della Regione Toscana (SIART), che fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza) ed è dotato di un sistema di identificazione geografica.
2. Il conduttore di superfici vitate aggiorna la situazione registrata nello schedario viticolo contenente i dati relativi al proprio potenziale viticolo mediante:
a) la presentazione delle comunicazioni e delle richieste di cui all'articolo 7;
b) la registrazione degli atti di trasferimento nella titolarità o nella conduzione di superfici vitate.
3. Alle superfici vitate iscritte allo schedario viticolo, l’ARTEA, tramite il proprio sistema informativo, attribuisce una o più idoneità alla produzione di uve atte a produrre vini a DO, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8, comma 5, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino).

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019 n. 3, art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 17.

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Parola così sostituita con l.r.. 20 luglio 2023, n. 20, art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.